Impugnazioni in generale

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sessanta giorni decorrenti dalla no-
tificazione della sentenza6.
2. Per i casi di revocazione previ-
sti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo
comma dell’articolo 395 del codice di
procedura civile e di opposizione di
terzo di cui all’articolo 108, comma
2, il termine di cui al comma 1 decor-
re dal giorno in cui è stato scoperto
il dolo o la falsità o la collusione o è
stato recuperato il documento o è pas-
sata in giudicato la sentenza di cui al
numero 6 del medesimo articolo 3957.
3. In difetto della notificazione della
sentenza, l’appello, la revocazione
di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo
e il ricorso per cassazione devono
essere notificati entro sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza8 9.
4. La disposizione di cui al comma
3 non si applica quando la parte che
6 Il termine è dimidiato nei giudizi di cui
agli articoli 85, commi 4 e 8, 87, commi 2 e
3, 119, commi 1 e 2, 105, co.2.
7 L’art. 395 c.p.c. (casi di revocazione) è ri-
portato nell’appendice.
8 Art. 88 (pubblicazione e comunicazione
della sentenza).
9 Il termine è dimidiato nei giudizi di cui
agli articoli 85, commi 4 e 8, 87, commi 2 e
3, 119, commi 1 e 2, 105, co. 2.
TITOLO I – IMPUGNAZIONI
IN GENERALE
Art. 91.MEZZI DI IMPUGNAZIONE
1. I mezzi di impugnazione delle
sentenze sono l’appello, la revo-
cazione, l’opposizione di terzo e il
ricorso per cassazione per i soli mo-
tivi inerenti alla giurisdizione1 2 3 4 5.
Art. 92.TERMINI PER LE IMPUGNA-
ZIONI
1. Salvo quanto diversamente pre-
visto da speciali disposizioni di leg-
ge, le impugnazioni si propongono
con ricorso e devono essere notifi-
cate entro il termine perentorio di
1 Sui singoli mezzi di impugnazione: arti-
coli 100 (appello); 106 (revocazione); 108
(opposizione di terzo); 110 (ricorso per
Cassazione per motivi inerenti alla giurisdi-
zione).
2 Sulla disciplina applicabile alle impugna-
zioni: art. 38 (rinvio interno).
3 Sulle impugnazi oni nei riti speciali: arti-
coli 114, commi 8 e 9 (ottemperanza); 116,
co. 5 (accesso); 117, co. 6-bis (silenzio).
4 Rilevabilità in sede di impugnazione del
difetto di giurisdizione (art. 9, co. 1) e di
competenza (art. 15, co.1).
5 Sospensione dell’esecutività della senten-
za impugnata: articoli 98 (misure cautelari);
111 (sospensione della sentenza impugnata
in Corte di Cassazione per motivi di giuri-
sdizione).
LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI

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