Le impugnazioni

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine329-348
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9.1 I mezzi di impugnazione nel processo tributario
I mezzi di impugnazione rappresentano quegli strumenti giuridici con-
cessi dalla legge alle parti processuali risultate totalmente o parzialmente
soccombenti in primo grado, al fine di ottenere il riesame dei provvedimenti
giurisdizionali ritenuti viziati. La disciplina delle impugnazioni avverso le
sentenze delle Commissioni Tributarie è desumibile dalle norme del codice
di procedura civile796, fatto salvo quanto disposto nel D.lgs. n. 546/1992. Nel
contenzioso tributario sono contemplate tre diverse tipologie di mezzi di im-
pugnazione797: 1) l’appello alla Commissione Tributaria Regionale contro le
sentenze dei giudici di prime cure; 2) il ricorso per Cassazione contro le sen-
tenze dei giudici di seconde cure; 3) la revocazione.
9.2 L’appello
L’appello rappresenta il rimedio giurisdizionale ordinario con cui la
parte soccombente798 nel giudizio tributario, può ottenere la rimozione e,
796
L’art. 49 del D.lgs. n.546/1992 prevede l’applicabilità alle impugnazioni delle sentenze
delle Commissioni Tributarie delle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di
procedura civile (dall’art. 323 all’art. 338), escluso l’art. 337, rubricato “La sospensione dell’esecu-
zione e dei processi”, ai sensi del quale: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto
dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. Quando l’au-
torità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sen-
tenza è impugnata”.
797
Art. 50 del D.lgs. n. 546/1992. Invece, l’impugnazione mediante il regolamento di com-
petenza è espressamente esclusa dall’art. 5, comma 4, del medesimo decreto.
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In sede di gravame, la legittimazione ad appellare spetta a tutte le parti del giudizio di
primo grado, anche se intervenute, chiamate in causa, ovvero non costituitesi. Ai fini della validità
del ricorso in appello, è necessario anche che in capo ai soggetti legittimati ad agire sussista un
interesse all’impugnazione, riscontrabile solo laddove la parte processuale risulti all’esito del
giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, totalmente o parzialmente, soccom-
bente.
CAPITOLO 9
LE IMPUGNAZIONI
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eventualmente, la sostituzione della sentenza pronunciata dai giudici di
prime cure. Al giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili799,
le disposizioni previste per il procedimento di primo grado800.
9.2.1 Giudice competente
La competenza a ricevere l’appello è della Commissione Tributaria
Regionale avente sede nella medesima circoscrizione della Commissione
Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata801. L’eventuale in-
competenza territoriale della Commissione Tributaria Regionale adita
può essere rilevata d’ufficio, oppure dalle parti, ma solo nel grado al
quale il vizio si riferisce.
L’art. 55 del D.lgs. n.546/1992, conferisce al Presidente della Com-
missione Tributaria Regionale e ai Presidenti di sezione della medesima
gli stessi poteri attribuiti in primo grado alle rispettive cariche presiden-
ziali.
9.2.2 Il contenuto e l’oggetto dell’atto di appello
Il ricorso in appello deve contenere, ai sensi dell’art. 53, comma 1,
del D.lgs. n. 546/1992, le seguenti indicazioni: 1) la Commissione Tribu-
taria Regionale a cui è diretto; 2) l’appellante e le altre parti nei cui con-
fronti è proposto; 3) gli estremi della sentenza impugnata; 4) l’esposi-
zione sommaria dei fatti; 5) l’oggetto della domanda, vale a dire
l’indicazione dei capi della sentenza pronunciata dalla Commissione Tri-
butaria Provinciale di cui si chiede la riforma o l’annullamento, totale o
parziale; 6) i motivi specifici dell’impugnazione.
799
Circolare n. 98/1996, Agenzia delle Entrate: “Tra gli istituti previsti nell’ambito del giudi-
zio di primo grado che risultano non applicabili al giudizio di appello vi è, ad esempio, il proce-
dimento incidentale ai fini della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ex art. 47, po-
sto che l’efficacia del procedimento è espressamente limitata temporalmente a non oltre la
sentenza di primo grado, nonché il procedimento conciliativo di cui al successivo articolo 48”.
800
Art. 61 del D.lgs. n. 546/1992.
801
A norma dell’art. 52, comma 1, del D.lgs.n. 546/1992 “La sentenza della Commissione
Provinciale può essere appellata alla Commissione Regionale competente a norma dell’art. 4,
comma 2”. Il secondo comma del citato articolo, invece, è stato abrogato ad opera dell’art. 3,
comma 1, lett. c), D.L. n. 40/2010, in vigore dal 26 marzo 2010, convertito dalla L. n. 73/2010 (“Gli
uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla propo-
sizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente di-
rezione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla
proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della compe-
tente direzione compartimentale del territorio”).

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