Le impugnazioni

AutoreAntonio Belsito
Pagine263-292
263
L’APPELLO: 1. Il ricorso in appello. 2. La costituzione dell’appellato.
3. L’appello incidentale. 4. La sospensione della esecutività della sentenza
impugnata. 5. Il procedimento. 6. Le nuove domande ed eccezioni in ap-
pello. 7. Il mutamento del rito. 8. Poteri istruttori del Collegio Giudicante in
sede di appello.
RICORRIBILITÁ IN CASSAZIONE: 9. Il ricorso per Cassazione. 10. Il con-
troricorso ed il ricorso incidentale. 11. Il giudizio. 12. Inammissibilità del
ricorso. 13. Pronunzia a Sezioni Unite.
IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE:
14. I mezzi d’impugnazione straordinari: l’opposizione di terzo ed il procedi-
mento di revocazione. 15. Opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi.
16. Esecuzione ai danni della pubblica amministrazione. 17. Privilegio dei
crediti di lavoro sui beni mobili. 18. Inapplicabilità della sospensione dei
termini nel periodo feriale.
LE IMPUGNAZIONI
CAPITOLO 11
SOMMARIO
264
L’APPELLO:
1. Il ricorso in appello
L’atto di appello nel processo del lavoro si propone con ri-
corso da depositare presso la Cancelleria della Sezione Lavoro
della Corte di Appello del Distretto di cui fa parte il Tribunale che
ha pronunziato la sentenza di primo grado.
Il ricorso in appello può essere anche presentato con riserva
di motivi ex art. 433 c.p.c., ove l’esecuzione sia già iniziata, ma
non sia stata ancora depositata la motivazione della sentenza, al
f‌ine di chiederne la sospensione377.
Si può procedere esecutivamente, infatti, anche semplice-
mente con la copia esecutiva del solo dispositivo della sentenza
in attesa del deposito della motivazione.
La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 431 c.p.c. - nel
testo modif‌icato dalla L. 11/08/1973 n. 533 - che riconosce al
lavoratore la facoltà di procedere ad esecuzione “con la sola
copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito del-
la sentenza”, conferisce al dispositivo piena eff‌icacia di titolo
esecutivo destinata a permanere, in relazione allo specif‌ico
f‌ine perseguito dal legislatore, di consentire al lavoratore una
pronta e celere realizzazione dei suoi diritti, anche dopo il
deposito della sentenza. Ove, peraltro, l’azione esecutiva non
venga avviata, è legittimo il rilascio di copia esecutiva della
sentenza di primo grado, su autorizzazione del capo dell’uf-
f‌icio, con relativa attestazione nella copia del dispositivo già
rilasciato in precedenza in forma esecutiva, dovendosi ritenere
il titolo provvisorio annullato in forza del rilascio del titolo
def‌initivo378.
Il ricorso in appello ha effetto:
1. sostitutivo - la nuova sentenza sostituisce integralmente
quella impugnata;
2. devolutivo - il Giudice in grado di appello – a differenza di
quanto previsto per altre impugnazioni – conoscerà della
intera controversia esaminata in primo grado, non della sola
sentenza impugnata, sia pure nei limiti di quanto esposto
377 Cass. Civ. Sez. Lav., 11/08/2000 n. 10647: “Nel rito del lavoro, la proposizione di appello
immediato con riserva dei motivi ex art. 433 c.p.c. non consuma il potere di impugnazione;
pertanto, ove tale appello sia ritenuto inammissibile, non osta alla valida instaurazione del
giudizio il gravame proposto con atto successivo, eventualmente anche con l’atto di presen-
tazione dei motivi”.
378 Cass. Civ. Sez. Lav., 28/04/2010 n. 10164.

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