Impugnazioni

AutoreIsabella Iaselli
Pagine987-1098
LIBRO IX
IMPUGNAZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Il legislatore, nel Libro IX, dedicato alle impugnazioni, al Titolo I fissa i principi
generali applicabili a tutti i mezzi di impugnazione, ovvero quei mezzi per richiede-
re ad un giudice di grado superiore (Corte d’appello, Corte di cassazione) l’annulla-
mento o la modifica della decisione assunta dal giudice di primo grado, riconosciu-
ti alle parti processuali che abbiano motivo di dolersi di una decisione, per loro pre-
giudizievole, ritenuta non conforme al fatto o alla legge.
Nel concetto di “mezzi di impugnazione” sono compresi anche i ricorsi al tribunale
per il riesame, i quali tuttavia trovano una loro peculiare disciplina negli artt. 309-
311; in ogni caso, si sottolinea che anche ai procedimenti incidentali in materia di
libertà personale sono riferibili i principi che saranno esaminati in questo titolo (
568).
Non rientrano, invece, nel concetto di “mezzi di impugnazione” i casi di opposizio-
ne, strumento che consente all’interessato di richiedere una nuova valutazione al giu-
dice competente per la fase in corso (si pensi alla opposizione al decreto del p.m. in tema
di restituzione di cose sequestrate ai sensi dell’art. 263) o al medesimo giudice che ha
emesso il provvedimento pregiudizievole (si pensi all’opposizione al decreto penale di
condanna ai sensi dell’art. 461). Tuttavia, va sottolineato che la dottrina (Mendoza)
equipara l’opposizione, che comunque darebbe vita ad un secondo giudizio, ad una
vera e propria impugnazione, anche se soggetta a regole particolari, specificamente det-
tate per ciascuna della fattispecie per le quali è prevista.
Va qui evidenziato che il legislatore considera nel Libro in esame soltanto i mezzi
ordinari dell’appello e del ricorso in Cassazione, nonché il mezzo straordinario della
revisione.
Una generale distinzione in materia è quella tra impugnazione per vizi di merito
e impugnazione per vizi di legittimità, volta a sottolineare che l’interessato può richie-
dere una nuova valutazione sulla base di errori derivanti dalla lettura degli elementi
di prova assunti nel procedimento oppure può lamentare un’erronea interpretazione e
applicazione della legge sebbene, con la modifica dell’art. 606, sia divenuta più labile
tale distinzione (569 e 606).
La dottrina (Riccio) ha sottolineato che l’unico principio costituzionale fissato in
tema di impugnazione è quello della parità di condizioni tra le parti alla luce delle
norme di cui agli artt. 3 e 24 Cost.; invero la Corte costituzionale ha sempre annulla-
to le norme del codice abrogato che prevedevano l’impugnazione del provvedimento solo
da parte del p.m. e non anche dall’imputato.
In particolare, il codice abrogato non prevedeva la possibilità per l’imputato di
impugnare le sentenze di proscioglimento o di assoluzione per estinzione del reato per
prescrizione o amnistia, nonostante tali pronunce presuppongano un giudizio di colpe-
568 • Libro IX - Impugnazioni 988
1 • I PRINCIPI IN TEMA DI IMPUGNAZIONI
Il legislatore fissa, anzitutto, i principi fon-
damentali in materia di impugnazione, vale
a dire i criteri in base ai quali devono esse-
re risolte le problematiche in materia.
Dalla lettura dell’articolo emergono i
seguenti principi:
- principio di tassatività dei mezzi di grava-
me, secondo il quale sono ammesse soltan-
to le impugnazioni previste dalla legge. Ad
esempio, in applicazione di tale principio,
volezza dell’accusato, e la Corte aveva dichiarato l’illegittimità, per violazione del
diritto di difesa, delle norme che non riconoscevano all’imputato il diritto di impugna-
re le sentenza di proscioglimento con le formule predette o, ancora, con la formula “per-
ché il fatto non costituisce reato”, anche nell’ipotesi in cui non fosse applicabile una
misura di sicurezza.
La dottrina ribadisce che il diritto ad impugnare anche si pone sempre in relazione
all’esistenza, in capo al soggetto, di un interesse, ma questo può nascere da ogni possi-
bile pregiudizio morale e giuridico determinato dal provvedimento giurisdizionale
(Cordero, Riccio).
Il legislatore, con l’adozione del nuovo codice di rito, aveva stabilito il principio per
il quale l’imputato aveva diritto di impugnare anche le sentenze di proscioglimento e
di assoluzione, mentre con le modifiche introdotte dalla l. 20-2-2006, n. 46 non è pos-
sibile presentare appello avverso le sentenze di assoluzione e di proscioglimento, salvo
che siano emerse prove nuove, qualsiasi formula sia adottata. D'altra parte, resta fermo
che, nel caso di procedimenti come il rito abbreviato ed il patteggiamento, sussistono
ulteriori limiti all'appellabilità delle sentenze (addirittura negata per la sentenza di
applicazione pena che può essere impugnata solo in Cassazione).
Questi limiti sono giustificati dal principio della libera esplicazione della perso-
nalità dell’imputato che ha scelto il rito, accettando così la normativa speciale
(Riccio).
568 • Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a
impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e
le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di
giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressa-
mente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a
ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a es-
sa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice in-
competente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
989 Titolo I - Disposizioni generali 568
tenuto conto del disposto degli artt. 607 e
608, deve ritenersi che non possa essere
presentato ricorso in Cassazione avverso la
sentenza di appello che annulla la sentenza
di primo grado, rimettendo gli atti al giudi-
ce competente o, ancora, in assenza di
espressa previsione, non può ritenersi
ammesso alcun mezzo di gravame in relazio-
ne alle ordinanze in materia di incidente
probatorio (1° comma);
- principio della ricorribilità in Cassazione
per le sentenze e per le ordinanze in mate-
ria di libertà, che pone un’eccezione rilevan-
te al principio di tassatività in quanto, in
coerenza con la regola fissata dal 7° comma
dell’art. 111 Cost., è prevista, in linea di
principio, prescindendo dalla previsione di
eventuali ulteriori strumenti di impugnazio-
ne, la possibilità di impugnare il provvedi-
mento per vizio di legittimità dinanzi alla
Corte di cassazione. In virtù di questo prin-
cipio, tutte le sentenze inappellabili, quali
ad esempio quelle che condannano l’impu-
tato alla sola ammenda (593), sono
comunque soggette a ricorso per Cassazione
(2° comma);
- principio dell’interesse, stabilito anche in
materia di procedura civile, secondo il quale
la legittimazione ad impugnare il provvedi-
mento compete a
chi ne subisce gli effetti e,
quindi, vanta in concreto un interesse ad
ottenere una pronuncia più vantaggiosa
(Cass., V, 16-7-1999); si pensi, ad esempio,
alla totale mancanza di interesse da parte
dell’imputato ad impugnare la sentenza di
proscioglimento con formula piena, ovvero
perché il fatto non sussiste o non lo ha com-
messo, la quale è in assoluto la più vantag-
giosa per l’accusato, mentre un interesse
può residuare, ai fini delle ulteriori valuta-
zioni in sede di responsabilità civile o disci-
plinare, nel caso di sentenza che assolve
l’imputato perché il fatto non costituisce
reato, dando per accertato che egli lo abbia
commesso (commi 3 e 4);
- principio di conversione e conservazione,
secondo il quale, in caso di erronea qualifi-
cazione data dal soggetto interessato al pro-
prio atto di impugnazione e nonostante,
quindi, sia proposta dinanzi ad un giudice
incompetente, quest’ultimo deve correggere
la qualificazione ed inviare il ricorso al giu-
dice competente, convertendo l’atto e
garantendo gli effetti. Si pensi, ad esempio,
al caso in cui l’imputato presenti appello
contro una sentenza di patteggiamento per
difetto di motivazione; la Corte d’appello
dovrà qualificare l’atto come ricorso in
Cassazione, poiché solo tale ricorso è con-
sentito per il patteggiamento, e di conse-
guenza dovrà trasmettere gli atti alla corte
(5° comma)
.
L’art. 168 disp. att. c.p.p. stabilisce un richiamo generale alle disposizioni di
attuazione applicabili al giudizio di primo grado, evidentemente facendo riferi-
mento alle norme sulle citazioni dei testi e delle parti, sulla partecipazione
all’udienza dei collaboratori di giustizia, sulla composizione del fascicolo per il
dibattimento, sulle regole per l’assunzione di nuove prove, sulla redazione non
immediata della sentenza e sulla liberazione dell’imputato assolto (142-
154bis).
Art. 168 - Disposizione di rinvio.
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizio-
ni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

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