Testo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2005) coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 60 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti ...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

  1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.ª; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente

    ´2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, (( l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica.ª; )) c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente

    ´2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.ª; d) al comma 3 il periodo: ´La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero...

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