Impugnazione del rendiconto: motivi di invalidità della delibera ed oggetto del sindacato giudiziale

AutoreRenato Del Chicca
Pagine372-375
372
dott
4/2015 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
impugnaZione
del rendiConto: motivi
di invalidità della delibera
ed oggetto del sindaCato
giudiZiale (*)
di Renato Del Chicca
La legge di riforma della disciplina del condominio ha
così modif‌icato l’art. 1137 c.c. relativo alla impugnazione
delle deliberazioni dell’assemblea.
“Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomi-
ni.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regola-
mento di condominio ogni condomino assente, dissenzien-
te o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone
l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o
astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione
per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata
dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito non sospende nè interrom-
pe il termine per la proposizione dell’impugnazione della
deliberazione.
Per quanto non espressamente previsto, la sospensione
è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo
III, sezione I, con l’esclusione dell’art. 669 octies, sesto
L’espressione ‘a norma degli articoli precedenti’ ri-
chiama immediatamente l’art. 1135 che tra le attribuzioni
dell’assemblea elenca al n. 3 l’approvazione del rendiconto
annuale dell’amministratore.
Come è agevole constatare mentre il testo del prece-
dente art. 1137 riconosceva la legittimazione ad impu-
gnare oltre che ai condòmini assenti solo ai dissenzienti, il
nuovo testo la estende anche agli astenuti.
Il legislatore della riforma ha anche sostituito l’espres-
sione ‘fare ricorso’ con quella ‘adire l’autorità giudiziaria’
e così facendo avrebbe chiarito “che l’impugnazione deve
avvenire nelle forme ordinarie (art. 163 c.p.c.) e cioè con
citazione” (1).
Anche altri Autori sostengono che “va salutato con
estremo favore il fatto che si è volutamente abbandonato
il termine ‘ricorso’, il che dovrebbe sancire che la relativa
impugnazione debba essere proposta secondo le regole ordi-
narie, e cioè con atto di citazione, ponendo f‌ine a tutti quei
problemi che l’uso di quel termine aveva generato” (2).
Nonostante l’indubbia autorevolezza degli autori delle
espressioni soprariportate, io, molto modestamente, dis-
sento dalle stesse e critico il senz’altro timido legislatore
della riforma per la generica formula adottata ‘adire l’au-
torità giudiziaria’ che indubbiamente può riferirsi sia ad
un ricorso che ad una citazione.
A proposito della forma dell’impugnazione ricordo che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla maggior parte
della dottrina, l’orientamento pluriennale dei giudici di
legittimità aveva sostenuto concordemente che il concetto
di ricorso dovesse interpretarsi in senso tecnico.
Così le sentenze n. 1716 del 5 maggio 1975 e n. 1662
della II sezione del 16 febbraio 1988.
Questa seconda pronuncia osserva “che l’espressione
‘ricorso’ usata ripetutamente dal legislatore nel testo del ci-
tato articolo (1117 c.c.) non può ritenersi utilizzata in senso
atecnico o improprio, come semplice sinonimo di istanza
giudiziale; essa, invece, ha riferimento al carattere d’urgenza
che di solito riveste l’impugnazione delle delibere condomi-
niali, sottoposta al breve termine di trenta giorni , stabilito
allo scopo di risolvere senza ritardi le questioni che possono
intralciare o paralizzare la gestione del condominio.
Per tale motivo il legislatore ha prescelto la forma
del ricorso, (come in tutti gli altri casi di procedimento
urgente e di relativa semplicità) (e aggiungo io in casi in
cui , per lo più, non sia da svolgersi alcuna attività istrut-
toria) in modo da rendere più agevole la proposizione del-
l’impugnazione entro il predetto termine perentorio e da
consentire al giudice adito di f‌issare un termine breve per
la comparizione della controparte, anche per provvedere
sull’eventuale sospensione della delibera.
La pregevole sentenza così prosegue: “È vero che nel
codice di rito non esiste alcuna particolare disposizione
per il procedimento di impugnazione delle delibere con-
dominiali, ma la semplice qualif‌ica di ricorso, ripetuta tre
volte nell’art. 1137 c.c., è suff‌iciente a determinare la for-
ma dell’atto di impugnazione, che deve essere notif‌icato
alla controparte, insieme al provvedimento di f‌issazione
dell’udienza di comparizione, entro il termine che verrà
all’uopo stabilito dal giudice. Peraltro, le esigenze tutelate
dalla citata norma debbono intendersi senza dubbio rispet-
tate anche allorchè l’impugnazione sia proposta con atto
di citazione, purchè questo venga notif‌icato al condominio
entro i trenta giorni dalla adozione o comunicazione della
delibera; infatti in questa ipotesi l’amministratore viene
a conoscenza dell’impugnazione nel termine previsto dal-
l’art. 1137 c.c. e, nel caso in cui sia stato f‌issato un termine
di comparizione eccessivo, può chiederne l’abbreviazione
ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c.”.
La di pochi giorni successiva sentenza n. 2081 del 27 feb-
braio 1988, della stessa sezione II, ribadisce che “l’impugna-
tiva si propone non con citazione, bensì con ricorso, perchè
questa parola è stata certamente adoperata non nel generi-
co senso di possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria,
ma nel suo pacif‌ico signif‌icato tecnico giuridico ...”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT