L'impugnazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto che non abbia statuito sulle spese del procedimento

AutorePaolo Scalettaris
Pagine941-942

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La sentenza del Tribunale di Gorizia che si annota esamina alcune delle questioni che si pongono con riguardo alla statuizione sulle spese in sede di convalida dello sfratto. In particolare la sentenza affronta i seguenti due distinti quesiti:

a) se nel pronunciare il provvedimento di convalida dello sfratto (nella specie sfratto per finita locazione) il giudice debba statuire anche sulle spese del procedimento;

b) quale sia, nell'ipotesi di risposta positiva al primo quesito, il mezzo appropriato attraverso il quale possa porsi rimedio all'eventuale omissione della statuizione sulle spese da parte del giudice che abbia convalidato lo sfratto.

  1. - Con riguardo al primo dei quesiti ora ricordati il Tribunale di Gorizia, uniformandosi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, afferma che con l'ordinanza di convalida dello sfratto il giudice deve provvedere anche al regolamento delle spese dello stesso procedimento per sfratto.

    Il che corrisponde appunto al principio che negli ultimi anni la Corte di cassazione ha affermato ripetutamente in materia: dapprima con sentenza 13 giugno 1994 n. 5720 1 e quindi più di recente con le sentenze 22 marzo 1999 n. 2675 2 e 7 aprile 1999 n. 3336 3.

    Si tratta di principio che è peraltro ormai consolidato anche nell'ambito della giurisprudenza di merito 4.

    Alla base del principio anzidetto vi è - come ha sottolineato la Corte di cassazione nella motivazione della sentenza n. 5720 del 1994 - la considerazione del contenuto del primo comma dell'art. 91 c.p.c. Questa disposizione contiene una duplice affermazione: per un verso essa afferma che la sentenza con la quale si chiude il processo davanti ad un giudice deve necessariamente contenere la statuizione relativa all'onere delle spese del processo stesso e per altro verso essa fissa il principio secondo cui è proprio e solamente il giudice davanti al quale il giudizio si svolge che deve statuire sul diritto della parte vittoriosa al rimborso delle spese di lite dalla stessa anticipate.

    La disposizione ora ricordata ha portata generale e deve trovare applicazione non solo nei procedimenti a cognizione piena che si concludono con una sentenza ma anche nei procedimenti (sommari o cautelari) che si concludono con ordinanza o con decreto: essa concerne infatti ogni ipotesi in cui un procedimento che sia pendente davanti ad un giudice venga definito con un provvedimento che comunque risolva le contrapposte posizioni delle parti.

    Del principio predetto può e deve dunque farsi applicazione - ha sottolineato la Corte di cassazione - anche nel procedimento per convalida di sfratto per finita locazione: con la conseguenza che «l'ordinanza con cui lo sfratto è convalidato deve contenere la condanna dell'intimato al pagamento, cioè al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento».

    Un tale provvedimento di condanna del conduttore alle spese del procedimento deve appunto ritenersi (in ragione del principio di «causalità necessaria» che informa il regime delle spese nel processo civile) la necessaria conseguenza del comportamento inadempiente del conduttore che ha lasciato comunque insoddisfatta la pretesa (pur non contestata) del locatore: «la mancata restituzione dell'immobile dopo la scadenza della locazione - sottolinea a questo proposito il Supremo Collegio nella motivazione della sentenza n. 5270 del 1994 - ha reso necessario il ricorso a un procedimento idoneo a sfociare in un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio».

  2. L'altra questione affrontata in argomento dal Tribunale di Gorizia è quella incentrata sul duplice quesito concernente per un verso la possibilità di impugnativa del provvedimento del giudice della convalida dello sfratto che non abbia pronunciato intorno alle spese e per altro verso la individuazione - nel caso in cui tale possibilità di impugnativa fosse riconosciuta - dello specifico mezzo di impugnativa che nell'ipotesi fosse utilizzabile.

    Con riguardo a tale complessa questione la sentenza che si annota perviene all'affermazione...

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