Imprudenza reciproca conducente di un'auto-giovane ciclista investito. Atti interruttivi della prescrizione di pretesa risarcitoria. Omissione

AutoreVittorio Santarsiere
CaricaDirettore amministrativo - Dipartimento di pubblica sicurezza - Ministero dell'interno
Pagine153-156

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@1. Nozione

La fattispecie appellata presso la Corte milanese si incentra prevalentemente sulla responsabilità per la concorrente inadeguatezza della condotta di due utenti della strada con mezzi di locomozione incidentati, sinistro da cui è scaturita la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni afferenti all'esercizio dell'attività professionale di un avvocato.

Occorso l'investimento di un bambino in bicicletta - imprudentemente giunto in strada uscendo da passo carrabile, ultimo di quattro ciclisti coetanei, al contestuale sopraggiungere di un'auto circolante sulla strada pubblica - il padre del minore, nella qualità di rappresentante, conferiva incarico ad un legale per ottenere il risarcimento dei danni.

Il difensore inviava una richiesta risarcitoria per posta raccomandata alla società di assicurazione dell'investitore, ma, sembra, per la erronea supposizione della responsabilità esclusiva del sinistro a carico del proprio patrocinato, tralasciava ogni ulteriore iniziativa intesa ad interrompere i termini - per la verità brevi, di soli due anni - della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, possibile ad essere riconosciuto.

Adito il giudice, nel primo grado, la curia milanese rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il conducente l'auto non colpevole dell'investimento e respingeva l'eccezione di prescrizione, preliminarmente eccepita dal legale, per avere trascurato gli atti interruttivi della prescrizione del diritto risarcitorio ed ogni altra iniziativa di difesa.

In appello l'infortunato chiedeva la riforma della sentenza impugnata, domandando l'accertamento della responsabilità professionale del primo difensore per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con l'accertamento, in via preliminare, anche dell'eventuale concorso di colpa del conducente l'auto nella produzione del sinistro sottostante ai fatti di causa.

Costituitosi l'appellato professionista e La Fondiaria Assicurazioni Spa, chiedevano l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altra società assicuratrice in l.c.a. ed il rigetto della impugnazione. Le società venivano chiamate in causa, perché succedutesi quali parti della polizza, per la responsabilità professionale sottoscritta dal legale.

La prescrizione consiste nel fatto estintivo dei diritti disponibili e può estendersi alle obbligazioni e diritti reali parziari, eccetto la proprietà. Concretamente, la prescrizione si fonda sul decorso del tempo inerte, per quanto previsto dalla legge, in mancanza dell'esercizio dell'interesse ad agire per il diritto. L'estinzione del rapporto è finalizzata alla liberazione del soggetto passivo, sul presupposto che questi vanti la disponibilità dell'effetto.

Ma vi sono la sospensione e l'interruzione della prescrizione. Per quanto qui di interesse, limito queste righe alla nozione della interruzione, che consegue all'atto posto in essere dal soggetto attivo, prevalentemente, cui la legge collega la rimozione dell'efficacia del tempo trascorso prima e l'inizio del nuovo termine di prescrizione, che decorre dall'atto interruttivo. Gli atti interruttivi della prescrizione sono riportati agli artt. 2943 e 2944 c.c. e sono per lo più giudiziari, eccetto la costituzione in mora e il ricono- Page 154 scimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Notato in dottrina che il coordinamento poco accorto delle norme sulla interruzione della prescrizione non ha distolto la giurisprudenza dall'interpretare con larghezza la disposizione dell'art. 2943, comma 4, c.c., conferendo l'efficacia interruttiva della prescrizione ad atti non certo identificabili con la costituzione in mora. Quanto ai diritti di credito, tra gli atti compiuti dal creditore al fine di realizzare il diritto, comunemente ritenuti atti di esercizio, dall'art. 2943 c.c. scaturisce l'efficacia interruttiva di quelli rivestiti di forma scritta e recettizi, con i quali il creditore intimi al debitore di adempiere. Così è anche per i diritti reali, che si interrompono non solo con gli atti di esercizio, ma pure con atti rivestiti di forma scritta e recettizi, con i quali il creditore dichiari al soggetto passivo l'intenzione di realizzare il proprio diritto, malgrado un ostacolo vi si opponga 1.

@2. Norme di legge

Recita l'art. 2054, commi 1 e 2, c.c. che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Gli interpreti riportano nella categoria dei veicoli anche i velocipedi (biciclette) ed i motoveicoli, individuando quale conducente il soggetto posto alla guida durante la circolazione in luoghi a ciò destinati.

Con riferimento alla genesi di questa norma, osserva...

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