L'Attuazione del diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione in materia di liquidazione dei danni derivanti dalla responsabilitá civile auto

AutoreA. Grisly
Pagine839-843

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Il 23 marzo 2004 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del D.M. Attività Produttive 20 febbraio 2004, n. 74 (pubblicato in questa Rivista 2004, 570), sono state disciplinate le modalità d'esercizio del diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione sinistri da parte dei terzi danneggiati, assicurati e contraenti di polizze d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile legata alla circolazione dei veicoli a motore e natanti, dando così finalmente attuazione, dopo ben tre anni, a quanto fissato in linea di principio dall'art. 3 della L. 5 marzo 2001 n. 57.

Tra le misure fortemente innovatrici della disciplina introdotta da quest'ultima legge, nell'ottica di una maggior trasparenza dei rapporti tra imprese, assicurati e terzi danneggiati in tema di r.c. auto, oltre all'obbligo di pubblicazione da parte delle compagnie dei «premi annuali di riferimento» in base ai diversi profili tariffari (art. 1, L. n. 57/2001), l'art. 3 rubricato «Norme per il diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione», invita, dapprima in termini generali (art. 3, comma primo, «Le imprese d'assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire...»), poi con obbligo specifico (art. 3, comma secondo, «Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa d'assicurazione deve garantire...»), le compagnie e quindi, all'interno di esse, gli uffici liquidazione danni, a adoperarsi concretamente per il soddisfacimento del diritto di accesso agli atti. Il tutto con la previsione di un termine finale che, nel testo di legge, fu subito fissato in sessanta giorni, scaduto il quale l'interessato (assicurato, contraente, danneggiato) «... che non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti...» potrà senz'altro rivolgersi all'Isvap «... al fine di veder garantito il proprio diritto» (art. 3, secondo comma, L. 5 marzo 2001, n. 57).

Il primo problema, posto dalla dottrina oltre che dagli stessi operatori del settore, fu quello della immediata vincolatività o meno della legge, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale.

L'esperienza personale mi porta a ritenere che la maggioranza delle imprese d'assicurazione, impegnate tra l'altro, negli ultimi anni, a adottare una politica aziendale volta a ridurre le strutture liquidative in determinate aree del territorio con conseguente creazione di unità centralizzate che si avvalgono di tecnologie informatiche avanzate, nonché di call center per la liquidazione dei sinistri, si sono ben guardate dal consentire l'esercizio concreto di tale diritto, celandosi dietro l'impossibilità, data dalla mancanza di disposizioni attuative, di applicare la legge. Nonostante, quindi, l'art. 3 avesse inequivocabilmente sancito la creazione di un nuovo diritto in capo agli utenti dell'assicurazione obbligatoria, abbiamo assistito alla negazione dello stesso per quasi un triennio.

Da una lettura attenta dello stesso articolo, la seconda riflessione che s'impone riguarda il ruolo attuale dell'Istituto. Appare evidente che l'Isvap, nonostante gli interventi legislativi degli ultimi anni 1, è rimasta, come sostenuto da dottrina autorevole 2, un'Autorità di pura vigilanza, non acquisendo tutte le caratteristiche proprie di autentica Autorità regolatrice dell'intero settore delle assicurazioni private ed in particolare di quelle obbligatorie. È noto, infatti, come la produzione normativa dell'Istituto a carattere generale ed astratto, cioè non relativa alle singole imprese, sia il frutto di una prassi ormai consolidata nel tempo, solo di rado supportata da un'espressa previsione legislativa. Anche nel più recente quadro normativo, rare sono le ipotesi in cui esplicitamente è previsto un potere dell'Isvap di emanare provvedimenti generali (sub-specie di regolamenti, norme) e l'incertezza in ordine alla loro natura giuridica, normativa o amministrativa, ancora oggi permane.

A ciò si aggiunga che la stessa legge istitutiva dell'Isvap, così come integrata dal D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373, all'art. 4, lett. c-bis), prevede espressamente che l'Istituto possa adottare «... ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti», pur al di fuori di una puntuale copertura normativa. Questa prassi ulteriore, che si concretizza attraverso l'emanazione di circolari 3, troverebbe la sua implicita legittimazione «... entro il generico concetto di vigilanza in materia di assicurazione (art. 2, comma 2, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385)». Questo discorso s'inquadra nella più ampia problematica, riguardante anche le altre Autorità Indipendenti, rappresentata dalla possibilità per le stesse di determinare la propria azione nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, anche mediante l'emanazione di atti di normazione secondaria, senza soggezione al potere regolamentare e direttivo dell'autorità di Governo, quale ulteriore aspetto della loro indipendenza e libertà da ogni «ingerenza» dell'esecutivo.

Sta di fatto che, nel caso di specie, si è persa un'occasione. L'aver affidato il compito di regolamentare l'accesso agli attisui sinistri stradali al Ministero delle attività produttive, dimostra come, nonostante la riforma del 1998, ci troviamo ancora oggi di fronte ad un settore, quello delle assicurazioni private, regolato e controllato in maniera duplice, in cui il dicastero assume un ruolo principale e concorrente rispetto a quello dell'Istituto. Tutto ciò, a mio avviso, non può che ostacolare inevitabilmente la definitiva consacrazione dell'Isvap, tra le Autorità Indipendenti del nostro Paese.

È pertanto auspicabile, così come avvenuto di recente per la figura dell'attuario incaricato introdotta dall'articolo 20 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 e regolamentata con D.M. Attività Produttive 28 gennaio 2004, n. 67, che, anche per l'accesso agli atti dei sinistri stradali, l'Istituto possa intervenire successivamente, soprattutto per fare chiarezza sulle modalità con cui al contraente, all'assicurato o al danneggiato che non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, verrà «... garantito il proprio diritto» dall'Autorità stessa.

Un'ulteriore notazione va fatta con riguardo all'intervento del Garante della Privacy che, nell'ambito della sua istituzionale attività consultiva sugli atti del Governo suscettibili di incidere in materia di protezione di dati personali (Parere del 13 agosto 2003), ha avuto il pregio di far rilevare nel regolamento in questione 4, la profonda differenza che esiste tra il diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione di cui si discute (art. 3, L. 5 marzo 2001, n. 57) ed il generale diritto d'ac-Page 840cesso ai dati personali di cui all'art. 7 e seguenti del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

A tal riguardo il Garante già intervenne nel maggio 2001 5, quindi immediatamente dopo la pubblicazione della legge sulla trasparenza, specificando con assoluta chiarezza che «tale accesso ai dati (personali N.d.A.) non è precluso dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, che ha riconosciuto ai contraenti ed ai danneggiati il diritto d'accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, riconoscendo quindi un diverso diritto d'accesso agli atti del procedimento di liquidazione che non assorbe il diverso e concorrente diritto d'accesso ai dati personali soggetto ai...

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