DECRETO 1 giugno 1998, n. 225 - Regolamento concernente modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano

DECRETO 1 giugno 1998, n. 225.

Regolamento concernente modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO d'intesa con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee relativa agli aiuti de minimis numero 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Programmi di intervento

1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di superare la crisi di natura socioambientale in particolari aree del loro territorio, predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I programmi di intervento evidenziano: a) le aree di degrado urbano e sociale; b) gli indicatori che misurano il degrado socioeconomico e ambientale; c) le attivita' da intraprendere e le azioni prioritarie; d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali; e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati; f) gli obiettivi perseguiti; g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.

3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili ed omogenee e presentare indici socioeconomici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socioambientale.

Art. 2.

Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione

1. Le amministrazioni comunali, di cui all'art. 1, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 1, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti, di cui all'art. 4 del presente decreto, che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.

2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonche' una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.

4. Le relazioni devono essere accompagnate da una scheda tecnica, di rilevazione quantitativa dei dati relativi al programma, redatta dal comune in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni: a) animazione economica ed assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali; b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di impresa; c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialita'; d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento; e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, la cooperazione aziendale; f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualita' e dell'informazione a favore delle imprese; g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente; h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalita' previste dal presente regolamento.

2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonche' quelle per il monitoraggio degli interventi, le verifiche ed i controlli di cui all'art. 7 sono poste a carico delle risorse di cui al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse.

3. Il comune per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo utilizza la quota parte delle risorse di cui all'art. 8, comma 1 non assegnata agli interventi di cui all'art. 4, nonche' le eventuali risorse proprie ovvero...

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