Proroga del termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 d...

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante ´Azioni positive per l'imprenditoria femminileª;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il ´Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminileª (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;

Visto il primo comma dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive fissa i termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei suddetti programmi;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 22, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono fissati i termini per la presentazione dei programmi da parte delle regioni...

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