Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

CIRCOLARE 31 dicembre 1998, n. 296/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Collegamento tra il potere regolamentare generale (comma 1 dell'art.

52) e quello in materia di ICI (art. 59) - Modifica del procedimento di accertamento ICI (comma 1, lettera l, dell'art. 59) - Determinazione del valore delle aree fabbricabili (comma 1, lettera g, dell'art. 59) - Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (comma 1, lettera i, dell'art. 59) - Trascrizione nel regolamento di disposizioni di legge.

Ai comuni e, per conoscenza: Alle direzioni regionali All'Avvocatura generale dello Stato Alle avvocature distrettuali dello Stato Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile Ai comitati regionali e commissioni provinciali di controllo Alle commissioni tributarie All'ANCI

A seguito di quesiti posti, nonche' da un primo esame dei regolamenti trasmessi dai comuni, sono emersi i seguenti, maggiormente significativi, problemi, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), sui quali si ritiene opportuno esprimere l'orientamento di questo Ministero.

1) Collegamento tra il potere regolamentare generale (comma 1 dell'art. 52) e quello in materia di ICI (art. 59).

L'interpretazione del combinato disposto dell'art. 52, comma 1, e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, si ritiene che non possa condurre ad un restringimento del potere regolamentare in materia di ICI rispetto al potere regolamentare di carattere generale.

Ed invero, le disposizioni di cui all'art. 59 vanno intese come finalizzate ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l'attenzione del comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere regolamentare, concedendo altresi', per alcune di esse, la possibilita' di travalicare, entro determinati spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare di cui al primo comma dell'art. 52. Cio' si verifica, in particolare, per le fattispecie contemplate dalle lettere a) e c), laddove viene consentito al comune, con il suo regolamento, rispettivamente: di introdurre condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendano piu' difficile il verificarsi delle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella "funzione giuridica" della non edificabilita' dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attivita' agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale; di restringere il campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purche' posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

Conclusivamente, anche l'ICI rientra fra i tributi per i quali e' esercitabile l'ampio potere regolamentare ai sensi del primo comma dell'art. 52.

2) Modifica del procedimento di accertamento ICI (comma 1, lettera l) dell'art. 59).

Premesso che la mancata adozione delle disposizioni regolamentari ai sensi della lettera l) del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 non determina alcun "vuoto" normativo (nel senso che continuano, comunque, ad applicarsi le norme sul procedimento di accertamento contenute nella legge sull'ICI), si precisa che siffatte disposizioni regolamentari, se adottate, devono rispettare i criteri prescritti nella medesima lettera l).

Conseguentemente, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale il consiglio comunale adotta il regolamento in commento, il procedimento di accertamento ICI, deve venire a risultare cosi' radicalmente modificato: 1) il contribuente non deve piu' presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI (nell'ipotesi in cui il regolamento in questione venga adottato nel 1998, l'esonero comincera' a decorrere dal 2000 per l'anno di imposta 1999).

2) il contribuente deve soltanto comunicare al comune gli acquisti e le cessioni di diritti reali su immobili intervenuti nel corso degli anni di imposta per i quali vigono le disposizioni regolamentari che hanno modificato il procedimento di accertamento.

E' evidente che detta comunicazione non puo' e non deve assumere la connotazione tipica di "dichiarazione"; (cio' e' tanto vero che al punto primo della lettera 1, dell'art. 59 in commento e' precisato che la comunicazione deve contenere la "sola individuazione" dell'unita' immobiliare interessata e, quindi, fra l'altro, non vi si deve indicare il valore). il voler trasformare la comunicazione in "dichiarazione", attribuendo alla prima gli effetti tipici della seconda, non ha alcun senso in quanto, cosi' operando, si ricade nel procedimento di accertamento...

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