REGOLAMENTO 3 ottobre 2012, n. 10 - Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 66 del 15 ottobre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione Campania approvato con legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 288 del 12 giugno 2012;

Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello statuto;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e' sostituito dal seguente: "regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi";

  1. al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti" e' inserita la seguente: "produttivi";

  2. al comma 2, dell'art. 1 dopo le parole: "articoli 87 e 88 del trattato CE" sono inserite le seguenti: "ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

  3. il comma 1, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "1. L'agevolazione e' commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'art. 3 ed e' concessa mediante procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 5 e 7, sulla base della convenzione di cui all'art. 11 e con le modalita' stabilite nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 3 e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione";

  4. al comma 2, dell'art. 5 le parole: "con l'atto di indirizzo di cui all'art. 1, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "nel disciplinare previsto nell'art. 1, comma 31";

  5. dopo il comma 2, dell'art. 5 e' inserito il seguente: "2-bis. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalita' e i termini fissati nel disciplinare previsto nell'art. 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture...

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