CIRCOLARE 28 maggio 1998, n. 136/E - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1998

CIRCOLARE 28 maggio 1998, n. 136/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1998.

Ai comuni Alle direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza: All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

  1. CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).

    Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta e' il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima.

    Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, e' unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e' quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

    Si ricorda che e' un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convezionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonche' quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprieta' indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. (Vedasi "Appendice/1").

    A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettivita' passiva ICI e' stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonche' al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno e': per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come e' noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come ga' detto, e' completamente estraneo al rapporto di imposta ICI).

    Anche nei cennati, nuovi casi di soggettivita' passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini ICI, per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria.

    Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro duvuta sul valore intero dell'immobile.

    Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla e' innovato per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in "Appendice/3", il concessionario che ha realizzato la costruzione e' obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto proprietario della costruzione stessa.

    L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo ICI di se' stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal corrente anno di imposizione, inviece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie e' dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superfice su aree di proprieta' comunale.

    Contitolarita'.

    In caso di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprieta' piena; cousufrutto; proprieta' piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e' obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarita'.

    Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).

    1. Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole; la circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3", relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.

    2. Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in "Appendice/4", nonche', relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e successive integrazioni. Dall'anno 1998 il comune puo' avere deliberato esenzioni o riduzioni in favore degli ONLUS.

    3. Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/5".

    4. Per le modalita' di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".

    5. Per le modalita' di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".

  2. COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.

    L'imposta dovuta per l'anno 1998 e' determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi "Appendice /7").

    Si richiama l'attenzione sul fatto che e' stato attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote piu' alte o piu' basse per determinati gruppi di immobili.

    1. Il valore dei fabbricati e' costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata: per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (colleggi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; per 50, se si tratta di fabbricati...

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