Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;

Visto il comma 207 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che per le finalita' del comma 4 dell'art. 36 della legge n. 144/1999 ha incrementato il limite di rimborso ai vettori aerei selezionati di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, sopra citata che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Vista la nota n. 902080 del 19 giugno 2006 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo-Roma e viceversa;

Vista la nota n. 901990 del 13 giugno 2006, con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Cuneo-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;

Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla...

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