Importanti puntualizzazioni della suprema corte in tema di consulenze psicologiche sulle vittime di abusi sessuali

AutoreIsidoro Palma
Pagine367-370

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@1. Premessa

- Con la sentenza in commento il giudice di legittimità ritorna sul tema della ripetibilità degli accertamenti di natura psicologica e/o psichiatrica disposti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari sulla presunta vittima di reati sessuali.

In particolare, nel caso posto all'attenzione della S.C., l'organo inquirente aveva conferito incarico ai sensi dell'art. 359 c.p.p. al fine di accertare l'attitudine a testimoniare dei minori vittime di abuso sessuale e la credibilità dei minori nel momento in cui riferivano degli abusi sessuali patiti. I giudici di merito, concludendo per la penale responsabilità di tutti gli imputati, ritenevano che l'organo d'accusa avesse conferito del tutto correttamente l'incarico predetto senza osservare le modalità previste dall'art. 360 del codice di rito penale.

Con ricorso al giudice di legittimità la difesa lamentava violazione degli artt. 191, 359 e 360 c.p.p., giacché il P.M. aveva conferito l'incarico in violazione dell'art. 360 c.p.p., nonostante si trattasse di indagini tecniche non ripetibili, in quanto riguardavano persone soggette a modificazioni, ossia minori in età evolutiva. La Suprema Corte, dopo aver richiamato il contenuto dell'incarico di consulenza conferito dall'accusa concludeva che ´poiché nel caso di specie si trattava di accertamenti sulla struttura psichica delle giovani vittime, non si può dire che tali accertamenti possedevano il carattere dell'irripetibilità, atteso che la capacità e credibilità testimoniale di quella struttura psichica non era soggetta a modificazioni apprezzabili nei tempi usuali connessi allo svolgimento del processo di meritoª. Page 368

Secondo il giudice di legittimità, dunque, il P.M. non aveva l'obbligo di affidare la consulenza con le garanzie del contraddittorio imposte dall'art. 360 del codice di procedura penale.

L'orientamento sopra sintetizzato trova un precedente conforme in Cass., sez. III, n. 45436 del 16 giugno 1999, secondo la quale si versa in tema di accertamenti tecnici ripetibili ogni volta che l'oggetto dell'indagine riflette la condizione mentale e psichica del periziando ´nel suo atteggiarsi normale e costante, senza alcuno specifico riferimento all'epoca dei fattiª. Da tali arresti giurisprudenziali si possono dedurre due criteri guida per la soluzione del problema relativo alla natura ripetibile o meno degli accertamenti di tipo psicologico/psichiatrico: a) non è possibile fornire una risposta unitaria ed in astratto, che prescinda cioè dall'oggetto dell'incarico di consulenza; b) le indagini del consulente possono riguardare profili psichici ancorati ad un dato momento storico ovvero appuntarsi sulla condizione mentale e psichica del periziando senza alcun riferimento all'epoca dei fatti.

@2. Conseguenze derivanti dall'inquadramento della consulenza tra gli atti irripetibili o ripetibili

- La problematica affrontata dai giudici di legittimità non è di poco momento, stanti le conseguenze sul piano processuale derivanti dal ritenere ripetibili o irripetibili gli accertamenti di natura psicologica e/o psichiatrica.

Se, infatti, si accedesse ad una qualificazione degli accertamenti in parola in termini d'irripetibilità e l'organo d'accusa avesse viceversa optato per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico ai sensi dell'art. 359 c.p.p., si potrebbero prospettare le seguenti situazioni processuali: a) la difesa potrebbe eccepire la nullità (a regime intermedio) per violazione dell'art. 360 c.p.p., non essendo stato garantito il rispetto del contraddittorio al momento del conferimento dell'incarico e durante l'esecuzione delle operazioni 1. Il giudice qualora ritenesse tali accertamenti di natura irripetibile, ne dichiarerebbe la nullità, rendendoli in definitiva inutilizzabili ai fini della decisione 2; b) la difesa potrebbe non contestare l'irripetibilità di tali accertamenti, prestando in tal modo acquiescenza alle scelte operate dal P.M. In tal caso la difesa, attraverso il suo comportamento processuale, consistente nell'articolare le proprie argomentazioni tenendo conto delle risultanze probatorie della consulenza disposta dall'accusa e magari, valorizzando a proprio vantaggio le eventuali lacune o incongruenze delle indagini svolte dal consulente di parte, sanerebbe l'invalidità che inficia l'accertamento tecnico. La consulenza in ogni caso, rimanendo atto unilateralmente formato dal P.M. in fase d'indagini, potrà entrare a far parte del corredo probatorio del giudice del dibattimento, solo mediante l'esame incrociato del consulente del P.M. ad opera delle parti; c) a prescindere dall'eccezione della difesa, il giudice potrebbe d'ufficio rilevare la nullità, ritenendo che gli accertamenti di tipo psicologico/psichiatrico siano di tipo irripetibile.

Veniamo adesso ad analizzare i possibili esiti processuali scaturenti nel caso in cui il magistrato inquirente si determinasse a conferire l'incarico ai sensi dell'art. 360 del codice di rito penale.

Si potrebbero profilare le seguenti alternative: a) la difesa potrebbe paralizzare l'iniziativa del P.M., formulando riserva d'incidente probatorio prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte dell'organo inquirente 3.

Quest'ultimo potrebbe far proseguire il...

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