DECRETO 28 settembre 2011 - Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell''uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'' criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono ...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonche' l'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della Direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008 e la necessita' di modificarlo a seguito del citato accordo raggiunto a margine della riunione del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessita' di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

Considerato altresi' che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti e' ribadito l'obbligo...

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