CIRCOLARE 10 febbraio 2006, n. 7 - Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

All'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato

A tutti gli Uffici centrali del

bilancio presso i Ministeri

All'U.C.R. presso l'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

La legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005), proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del processo di aggiustamento strutturale dei conti pubblici, reca talune disposizioni che incidono sulla gestione del bilancio dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni presentano carattere strutturale, in quanto l'azione di contenimento e' prevista in via continuativa a decorrere dall'anno 2006 e concernono spese sulle quali e' gia' stata avviata la predetta azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha previsto il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni.

In ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per quanto riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di cui ai commi 9, 10, 11, 22 e 56, conferma il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Si ritiene, poi, necessario rappresentare che, in linea di principio, rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fmanziaria 2005), salvo specifiche norme derogatorie.

Per quanto riguarda i Fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli elenchi aggiornati dei limiti agli utilizzi dei Fondi medesimi (allegati 1 e 2).

Ai fini di una puntuale ed omogenea applicazione da parte delle Amministrazioni interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso. Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi, rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del debito. Pertanto, tutte le disposizioni specifiche antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006, che prevedono la riassegnazione di entrate correlate alla vendita del patrimonio immobiliare statale, sono inapplicabili per effetto della citata norma. Eventuali future destinazioni sono subordinate alla previa verifica, con la Commissione europea, della loro compatibiita' con gli obiettivi stabiliti nel programma di stabilita' e crescita. Commi 7-8: Limitazione all'assunzione di impegni per le Amministrazioni dello Stato.

Il comma 7 prevede per le Amministrazioni dello Stato l'assunzione mensile di impegni di spesa non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso (Forze di polizia civili e militari - Vigili del fuoco - Capitanerie di porto) nonche' di talune categorie di spese, tra le quali rilevano, in quanto aventi natura obbligatoria, quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali (Regioni, province e comuni) e alle universita'.

Sui capitoli allocati nelle unita' previsionali di base interessate, in sede di avvio della gestione del bilancio dello Stato per l'anno 2006, sono state effettuate, tramite il Sistema Informativo, operazioni di accantonamento volte ad assicurare il rispetto del limite mensile di 1/12 di impegnabiita', accantonamenti che verranno gestiti e monitorati dagli Uffici centrali del bilancio in relazione agli adempimenti di competenza. Detti Uffici assicurano la massima consueta disponibilita' per garantire alle Amministrazioni il piu' corretto e pertinente svolgimento delle operazioni consentite dalla disposizione. Gli stessi Uffici centrali del bilancio valuteranno le spese da ricondurre nell'ambito di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle non frazionabili in dodicesimi. Conseguentemente, procederanno, nei casi previsti, alla verifica della tipologia della spesa impegnata, in ordine ai presupposti per la non applicabilita' della limitazione e alle relative operazioni di disaccantonamento.

Al di fuori delle esclusioni tassativamente indicate dalla norma, tutte le altre tipologie di spesa rientrano nella previsione normativa.

Il medesimo comma 7 fa riferimento alle unita' previsionali di base in relazione alle quali vige il limite di impegnabilita' nei termini sopra descritti; l'applicazione di fatto non puo' che riguardare i singoli capitoli nelle stesse ricompresi. L'operazione preliminare che dovra' essere effettuata a cura degli Uffici centrali del bilancio, d'intesa con le Amministrazioni, sara' quella di adeguare gli accantonamenti automatici operati dal Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato sui capitoli oggetto di esclusione. Si potra', in tal modo definire l'importo complessivo, per ciascuna unita' previsionale di base, da gestire per dodicesimi.

Una nuova procedura informatica permettera' di adeguare mensilmente le risorse da gestire e di effettuare, ove necessario, disaccantonamenti compensati da corrispondenti accantonamenti.

Per quanto riguarda le spese per trasferimenti agli enti e organismi della pubblica amministrazione diversi dallo Stato si applichera' la stessa procedura limitativa di assunzione degli impegni. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere con la somma trasferita anche spese per le quali e' prevista l'esclusione, dovranno formalmente rappresentare tale circostanza alla competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio. Una volta effettuati gli opportuni riscontri, sara' possibile dare corso alle assegnazioni escluse dal vincolo de quo.

Appare il caso di precisare che per le spese gestite con ordini di accreditamento e per quelle decentrate ai...

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