Impiego delle nuove tecnologie e trasparenza amministrativa nella contestazione differita delle infrazioni al nuovo codice della strada

AutoreLuca Ciardi
Pagine775-778

Page 775

  1. - La sentenza in commento, con la quale il Giudice di pace di Avigliana ha fatto proprie le conclusioni del ricorrente circa l'inefficacia giuridica dell'atto notificatogli dalla Polizia stradale di Torino per tramite del Centro servizi di Poste Italiane di Fiumicino (procedura ormai adottata anche da altre amministrazioni, non solo statali), fornisce l'occasione per fare il punto della situazione circa il corretto impiego delle cosiddette «nuove tecnologie» nella verbalizzazione e contestazione delle violazioni ai sensi del codice stradale entrato in vigore nell'ormai lontano 1 gennaio 1993.

    È quasi dato della generale esperienza che la maggior parte delle contestazioni differite di infrazioni alle norme del c.s. venga oggi effettuata attraverso la più svariata modulistica, buona parte della quale ha, come elemento in comune, l'assenza di qualsiasi sottoscrizione autografa, sostituita da un'indicazione a stampa del nominativo, ora del responsabile dell'ufficio o comando, ora del soggetto materialmente addetto alla creazione del documento, ovvero, come nel caso che ci occupa, da una riproduzione grafica della sua firma autografa (acquisita fotostaticamente o tramite scanner).

    Come evidenziato dal Giudice di pace di Avigliana, l'automatizzazione di tali procdure, laddove portata - si potrebbe dire - all'eccesso, rischia di determinare nullità dell'atto attraverso il quale si perviene alla contestazione e, quindi, della contestazione stessa.

    La confusione circa il corretto impiego delle «nuove tecnologie» per la redazione dei verbali elevati ai sensi del nuovo codice stradale (siano essi di «accertamento» e/o di «contestazione») nasce, ad avviso di chi scrive (e si aggrava con una prima affrettata interpretazione - vedi Cass.civ. 1923/99, su questa Rivista n. 7/1999), con la formulazione dell'art. 3 D.L.vo 39/93, il cui comma 2 prevede che «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immis-Page 776sione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

    Con una recente e più attenta analisi, il Supremo Collegio (Cass. civ. 16204/00 - su questa Rivista n. 4/2001), ha però osservato che «L'individuazione dell'esatta sfera di operatività dell'art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993 non è agevole, in relazione alla sua applicabilità o non applicabilità fuori dell'ambito degli atti amministrativi informatici in stretto senso, cioè di quegli atti provenienti dalla pubblica amministrazione, direttamente ed automaticamente elaborati dal sistema informatico in quanto non richiedono valutazioni discrezionali e motivazioni corredate alle particolarità del caso concreto».

    Detta interpretazione - prosegue la Corte - investe la tematica generale degli scopi e dei limiti della informatizzazione degli atti della pubblica amministrazione, diretta in primo luogo alla utilizzazione degli strumenti dell'informatica per semplificare e accelerare la emanazione degli atti amministrativi seriali, che non necessitino di specifica motivazione e pertanto suscettibili di una completa elaborazione informatica, che non può invece attuarsi, di regola, in correlazione con i provvedimenti amministrativi, che normalmente involgono valutazioni e motivazioni differenziate in relazione alle particolarità delle singole fattispecie, rispetto ai quali lo strumento informatico può essere utilizzato solo come mezzo di documentazione e supporto dell'attività degli organi della pubblica amministrazione

    (in questo senso, del resto, si era, molto ragionevolmente, espressa la Suprema Corte già nel 1998, con la sent. n. 2341 - su questa Rivista n. 6/1998, in cui si leggeva che «la redazione del verbale di accertamento della violazione con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT