DECRETO 27 aprile 2006, n. 218 - Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare l'articolo 10, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante ´Testo unico della radiotelevisioneª, ed in particolare gli articoli 34, comma 5, e 35;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio in data 22 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37;

Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari nonche' la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 9 marzo 2006;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.

  2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - (GUCE). Note alle premesse:

    - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazioneª.

    - La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185.

    - La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

    - L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2006, n. 38, e' il seguente:

    ´Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro...

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