LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversita' e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonche' la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
-
La Regione riconosce, altresi', le peculiarita' del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualita' che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialita' tradizionali garantite, alle specialita' realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali e' concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), nonche' ai prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
-
Nell'ambito della potesta' legislativa riconosciuta dall'art.
4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), da' attuazione all'art.
26-bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
Art. 2
Divieto 1. E' vietata sul territorio regionale la coltivazione di OGM in agricoltura.
-
In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, purche' autorizzate ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA