LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversita' e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonche' la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.

  1. La Regione riconosce, altresi', le peculiarita' del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualita' che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialita' tradizionali garantite, alle specialita' realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali e' concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), nonche' ai prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

  2. Nell'ambito della potesta' legislativa riconosciuta dall'art.

    4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), da' attuazione all'art.

    26-bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

    Art. 2

    Divieto 1. E' vietata sul territorio regionale la coltivazione di OGM in agricoltura.

  3. In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, purche' autorizzate ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.

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