Il pubblico impiego dopo la riforma Brunetta (D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150)

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine115-140
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IL PUBBLICO IMPIEGO DOPO
LA RIFORMA BRUNETTA
(D.L.VO 27 OTTOBRE 2009, N. 150)
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Introduzione
Il presente paragrafo intende evidenziare l’inquadramento sistemati-
co e le principali novità introdotte dal cd Decreto Brunetta. La natura
del Compendio e l’ampiezza della novella impediscono una trattazio-
ne approfondita dell’intero corpus normativo. Per questo motivo si è
preferito dedicare alla novità legislativa un apposito paragrafo, da
coordinare con il regime previgente, come delineato nel paragrafo 9
(Il pubblico impiego).
In attuazione della delega conferita dalla legge 4 marzo 2009, n. 15,
il D.Lgs n. 150/2009 introduce una riforma organica della discipli-
na del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche (individuate nell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165), intervenendo in particolare in materia di
contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del perso-
nale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito,
di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di re-
sponsabilità disciplinare.
Il provvedimento introduce, inoltre, norme di raccordo per armoniz-
zare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazio-
ne e di concertazione (DPR 5 gennaio 1967, n. 18, D.Lgs 12 maggio
1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15
febbraio 2006, n. 63).
Intenzione del legislatore è assicurare una migliore organizzazione
del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge
e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed econo-
mici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della
prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progres-
sioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività
e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai f‌ini degli incari-
chi dirigenziali, il raf‌forzamento dell’autonomia, dei poteri e della
responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’ef‌f‌icienza del lavoro
pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo,
Ratio della
norma
Parte III | L’organizzazione amministrativa
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nonché la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche
anche a garanzia della legalità.
L’ampio e profondo intervento normativo comporta, da un lato,
l’abrogazione di alcune disposizioni (art. 71, commi 2 e 3, del decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133; artt. da 502 a 507 del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297; art. 56 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e la modif‌ica di altre (art. 5, comma 4, della legge 27
marzo 2001, n. 97, del quale sono soppresse le parole «, salvi termini
diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,»).
Per altro verso, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009
vengono espressamente qualif‌icate come rientranti nella potestà legi-
slativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettere l) ed m), della Costituzione (si tratta degli arti-
coli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1,
64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3). Dalla disposizione conseguono
evidenti ef‌fetti della riserva legislativa statale sia nei confronti della
potestà legislativa delle regioni sia della contrattazione collettiva (cui
il D.Lgs n. 165/2001 aveva riservato specif‌iche competenze).
Si tratta, ad esempio, di disposizioni concernenti la trasparenza, la
qualità dei servizi pubblici, l’inderogabilità da parte della contrat-
tazione collettiva delle disposizioni su merito e premi, il potere di
organizzazione degli uf‌f‌ici, la disciplina dei rapporti sindacali e degli
istituti della partecipazione da parte dei CCNL, la disciplina della
contrattazione collettiva, il collegamento alla performance del tratta-
mento economico accessorio ed il procedimento disciplinare.
Inoltre, alcune previsioni (artt.3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1,
17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma
1, e l’art. 62, commi 1-bis e 1-ter) vengono indicate come norme di
diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono
principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e
gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
2
Il sistema normativo previgente
Le linee di fondo della materia, per come f‌inora disciplinate dall’or-
dinamento, sono costituite dalla separazione tra materie riserva-
te alla legge ed agli atti unilaterali della pubblica amministrazione

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