Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Alle direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Direzioni circoscrizionali dell'Agenzia delle dogane

Agli Uffici tecnici di finanza e, per conoscenza:

Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni

Agli Uffici di diretta collaborazione del direttore

Alle Aree centrali

Punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).

L'agevolazione, gia' prevista al punto 10 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora regolata dall'art. 8, paragrafo 2 della direttiva CE del consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) per la cui attuazione e' in corso di adozione il previsto decreto delegato.

Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore, nonche' del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, e' stato istituito un gruppo di lavoro per la rivisitazione della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.

Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le seguenti direttive al fine di chiarire le problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.

In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attivita', per il riposizionamento ritenuto necessario.

Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della traslazione.

Sulla base del quadro normativo cosi' delineato e delle considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati per la produzione di forza motrice nei motori installati:

  1. su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;

  2. su macchine la cui capacita' traslativa e' assicurata da altro motore ausiliario indipendente, o da traino effettuato con altra macchina;

  3. su macchine, come motore fisso, anche se con capacita' traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attivita' di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.

    Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito dello stesso sito di lavoro.

    Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano i criteri previsti dall'art. 10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; e' previsto, per il riscontro della congruita' dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonche' ai dati rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi, successivamente alla loro attivazione.

    Vengono altresi' confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della congruita' dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati e per l'attivita' di controllo della produzione industriale.

    In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle seguenti attivita':

    analisi e classifica del processo produttivo interessato;

    esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati tecnici di...

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