DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998, n. 218 - Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas combustibile per uso domestico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'articolo 17, comma primo, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' che anche gli impianti realizzati prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima rispettando i requisiti essenziali di sicurezza; Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e alla vetusta' degli impianti stessi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Scadenze di adeguamento

  1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.

  2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si fara' riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.

  3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario potra' attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

    Art. 2.

    Requisiti di sicurezza

  4. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita' con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovra' assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinche' gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n.

    1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformita' della normativa UNI-CIG: a) l'idoneita' della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi; b) l'idoneita' della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i...

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