DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998, n. 218 - Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas combustibile per uso domestico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'articolo 17, comma primo, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' che anche gli impianti realizzati prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima rispettando i requisiti essenziali di sicurezza; Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e alla vetusta' degli impianti stessi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Scadenze di adeguamento
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Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
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Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si fara' riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.
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Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario potra' attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 2.
Requisiti di sicurezza
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L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita' con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovra' assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinche' gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n.
1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformita' della normativa UNI-CIG: a) l'idoneita' della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi; b) l'idoneita' della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i...
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