DELIBERAZIONE 28 aprile 2010 - Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa'' Telecom Italia S.p.a., ai sensi della legge n. 248/2006, relativi ai procedimenti sanzionatori n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR. (Deliberazione n. 187/10/CONS). (10A07125)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136;

Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorita', approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera dell'autorita' n. 78/08/CIR recante «Norme riguardanti la portabilita' del numero mobile», ed in particolare, l'art. 5, comma 17, secondo cui «l'operatore donating non da' seguito a domande di annullamento di richieste di portabilita' che gli sono state inoltrate dall'operatore recipient»;

Vista la sentenza del Tar del Lazio n. 5781/09 dell'11 giugno 2009 di annullamento in parte qua della delibera n. 78/08/CIR;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4602/2009 del 14 settembre 2009 che, accogliendo l'appello incidentale dell'AGCOM, conferma l'efficacia in toto del suindicato atto deliberativo;

Visti i provvedimenti di accertamento e contestazione del direttore della direzione reti e servizi di comunicazione elettronica n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR rispettivamente del 6 agosto e del 13 novembre 2009, con i quali e' stato ascritto alla societa' Telecom Italia l'illegittimo annullamento di richieste di portabilita' inoltrate dall'operatore recipient, in violazione dell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08/CIR;

Viste, in particolare, le attivita' ispettive compiute presso la sede di Napoli della indicata societa', in data 16 marzo 2009 dalle quali e' emerso che Telecom ha illegittimamente interrotto la richiesta di portabilita' dei propri clienti, opponendo all'operatore recipient, annullamenti di migrazione in violazione delle prescrizioni regolamentari;

Visti gli atti e le relazioni del responsabile del procedimento, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamate nell'atto di contestazione e nel verbale di accertamento dei rispettivi procedimenti n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR;

Udita la societa' in ordine ai fatti contestati in data il 1° ottobre 2009;

Visti tutti gli atti del procedimento di impegni, incardinati nei procedimenti sanzionatori numeri 6/09/DIR e 8/09/DIR;

Considerato quanto segue: I. Proposta di impegni

In data 10 novembre 2009 la societa' Telecom Italia S.p.A. (prot. AGCOM n. 85224 del 12 novembre 2009) - previa preliminare richiesta al Consiglio di differimento dei termini, accordata nella seduta del 28 ottobre 2009 - ha presentato il documento di impegni riferito alla contestazione n. 6/09/DIR, contenente le misure organizzativo-aziendali finalizzate al miglioramento delle condizioni di concorrenzialita' relativa al processo di migrazione del cliente verso altri OLO.

Per tali ragioni la societa' ha proposto interventi di natura organizzativo-aziendali raggruppabili per categorie per l'incondizionata attuazione al nuovo processo MNP da realizzarsi entro il 23 novembre 2009 e cosi' sintetizzabili:

  1. attivita' finalizzate anche alla immediata cessazione della condotta contestata con adeguamento delle procedure aziendali alle prescrizioni della norma violata ed eliminazione di ogni attivita', inclusa il contatto con il cliente, anche de futuro, finalizzata alla realizzazione di campagne di illegittima retention. Cio' si traduce in pratica nella predisposizione di comunicazioni gia' indirizzate ai vari settori operativi interni finalizzate all'immediata lavorazione di tutte le richieste di portabilita' prese in carico, fatti salvi i rifiuti ammessi nelle casistiche, nonche' interruzione delle pratiche di illegittima retention realizzate significativamente attraverso la diffusione di nuove modalita' applicative da seguire - a cura della divisione di Customer Care e dei call center - che vietano l'utilizzo dei dati della clientela, tratti dal sistema, per qualsiasi attivita' promozionale e/o commerciale finalizzata ad impedire il passaggio di quest'ultima all'operatore recipient. (impegni numeri 1;2 e 4);

  2. promozione di attivita' informative interne e diffusione di apposite note, che espressamente vietino alla divisione Customer care ed alla divisione marketing di utilizzare ed inviare ai call center, i dati di clienti che abbiano richiesto la MNP, o che si trovino in fase di porting, per finalita' di retention e di ogni altra attivita' promozionale e/o commerciale atta ad interrompere il processo migratorio (impegni di cui ai numeri 3, 5, 6 e 9);

  3. iniziative di carattere tecnico e modifiche «di sistema» concernenti il miglioramento stabile delle condizioni di concorrenzialita' nel processo di MNP. Tale insieme attiene invece, piu' specificamente, ad attivita' di carattere permanente e sistematico-aziendali connotate dall'inserimento di misure strutturali volte al miglioramento delle condizioni di concorrenza, con consequenziale ampliamento, ad esempio, della partecipazione al controllo da parte dell'autorita' o degli stessi concorrenti, nella fase di porting (impegni numeri 7, 10,11 e 12).

Nelle date del 19 e 20 novembre 2009, presso le sedi societarie di Napoli e Pomezia sono state condotte attivita' di verifica della cessazione della condotta contestata ed, inoltre, l'operatore e' stato ascoltato in audizione nella successiva data del 23 novembre 2009, nel corso della quale il medesimo ha peraltro dichiarato di essere disposto alla rinuncia ad ogni attivita' giudiziale pendente presso il Consiglio di Stato, quale conseguenza dell'appello incidentale interposto, contestualmente rinunciando «..agli effetti della sentenza del TAR, come naturale conseguenza dell'accoglimento degli impegni».

Rileva peraltro che, nelle more delle attivita' istruttorie, e' stato notificato alla stessa societa' il provvedimento n. 8/09/DIR con sostanziale equivalenza di addebiti, ma relativo ad un diverso arco temporale.

Nella riunione del 26 novembre il Consiglio ha preso atto della preliminare cessazione della condotta contestata all'operatore e della non manifesta inammissibilita' delle proposte presentate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, del regolamento.

Nella successiva riunione del 16 dicembre 2009, e' stata anche accolta l'istanza della societa' di presentazione di un unitario documento con effetti su entrambi i procedimenti avviati, ferme restanti in ogni caso, le distinzioni - sotto il profilo dell'eventuale sanzionabilita' - delle due vicende. II. La consultazione pubblica

Il 21 dicembre 2009 (prot. agcom n. 94029 del 21 dicembre 2009), l'operatore ha inviato, per la trattazione congiunta dei temi, un documento unitario di impegni, sottoposto a consultazione pubblica sul sito dell'autorita' con determina n. 10/09/DIR a partire dal 23 dicembre.

Nei regolari termini procedimentali (21 e 22 gennaio 2010) hanno presentato osservazioni sul testo rispettivamente: le societa' Wind, Poste Mobile e Coop Italia proponendo integrazioni e modifiche sinteticamente riferite come di seguito, nell'intento di rafforzare l'insieme dei propositi che ancora rivelano, a parere degli operatori, criticita' sostanzialmente equivalenti e sintetizzabili come di seguito.

Gli operatori partecipanti alla consultazioni, seppur con diversa articolazione sostengono la possibilita' di apporre ulteriori inserimenti al testo proposto da Telecom Italia con particolari «restrizioni» relative all'atto del contatto del cliente in fase di porting. Cio' al fine di impedire tale pratica in via assoluta e trasformando in reale...

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