DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63 - Disposizioni urgenti in tema di immunita'' di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all''estero. (10G0084)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorche' sia pendente un giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto all'accertamento della propria immunita' dalla giurisdizione italiana;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalita' e delle procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione italiana degli

Stati esteri

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale e' sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunita' dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.

  2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia e' sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed e' rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari...

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