Le immunità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine95-102

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@1 Inquadramento generale

La legge penale italiana, come sopra accennato, è obbligatoria (ossia, è applicabile) nei confronti di qualunque soggetto (cittadino, straniero e apolide) si trovi nel territorio dello Stato. Tuttavia, vi sono particolari situazioni, previste dal diritto interno o dalle norme del diritto internazionale, in presenza delle quali lo Stato rinuncia ad applicare le sanzioni penali nei confronti di taluni soggetti. Si tratta delle cd. immunità, consistenti in particolari prerogative riconosciute a determinate persone (o classi di persone) che svolgono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza, che si sostanziano nell’esentare questi soggetti da ogni conseguenza penale per le attività da essi svolte.

Secondo larga parte della dottrina, le immunità sono cause personali di esclusione della pena, ossia situazioni particolari in presenza delle quali, per motivi di opportunità, è esclusa l’applicazione della sanzione penale a carico di un soggetto che ha commesso un fatto penalmente illecito.

Le immunità possono essere:sostanziali (funzionali), relative cioè ai reati commessi nello svolgimento delle funzioni da parte di determinati soggetti, e hanno lo scopo di assicurare il libero esercizio delle funzioni stesse; tali immunità impediscono l’applicazione delle sanzioni penali anche dopo la cessazione delle funzioni;

- processuali (extrafunzionali), che riguardano i fatti commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni legate alla carica ricoperta, e consistono nell’introduzione di limiti (ad esempio, l’autorizzazione a procedere) all’intervento del potere giudiziario; tali immunità cessano col cessare della funzione;, se riguardano qualunque reato commesso dal soggetto immune, compiuto nell’esercizio delle sue funzioni o al di fuori di esse (ad esempio, il Pontefice);relative, che riguardano solamente i reati commessi nell’esercizio delle funzioni svolte;

- derivanti dal diritto pubblico interno diritto internazionale (vedi par. successivo).

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Poiché le immunità comportano la sottrazione, per taluni soggetti, all’applicabilità delle sanzioni penali, le stesse non possono che derivare da disposizioni legislative e sono insuscettibili di interpretazioni estensive ed analogiche, come del resto avverte l’art. 3 c.p., che le limita ai soli casi stabiliti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. Il diritto internazionale riconosce l’immunità ai soli capi di Stato (vedi par. 2) per il fatto che essi rappresentano i rispettivi Stati; tutte le altre immunità non possono che sorgere da specifiche norme legislative, le quali non solo devono formulare il collegamento tra l’organo e la sua qualità di rappresentante dello Stato straniero, ma devono altresì indicare se l’esonero è generale o limitato ai fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni (Cass. 17-3-1997).

@2 Le immunità di diritto interno e di diritto internazionale

Le immunità derivanti dalle norme dell’ordinamento italiano mirano a tutelare e a garantire determinati soggetti che svolgono funzioni o assumono uffici di pubblico interesse.

Invece, le immunità previste dal diritto internazionale si fondano sull’esigenza...

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