Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure volte a favorire la prosecuzione del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Modalita' di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione 1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalita' previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volonta' di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, e' determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

  1. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita e' fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite gia' concluse e' corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i...

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