Le immissioni nel condominio

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine700-701

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Con la decisione in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che le norme regolamentari contenute nei regolamenti posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento degli immobili in proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'art. 844 c.c. e che, in questo caso, della liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare non alla stregua del principio posto dalla norma di carattere generale, bensì sulla base del criterio di valutazione fissato dal regolamento.

Peraltro, le disposizioni contenute nel regolamento condominiale contrattuale, che comportino restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli partecipanti, in quanto le limitazioni si risolvono nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà, devono essere espressamente e chiaramente manifestate nel testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso. In altre parole, per evitare qualsivoglia dubbio, le limitazioni devono risultare da espressioni rivelatrici in modo incontrovertibile di un intento chiaro, non suscettibile di dare luogo ad incertezze.

Nella fattispecie esaminata, l'art. 11 del regolamento contrattuale di condominio vietava di destinare gli immobili in proprietà esclusiva a «attività rumorose, maleodoranti ed antigieniche».

La decisione va condivisa: conformi Cass. 13 febbraio 1995 n. 1560; Cass. 1 ottobre 1997 n. 9564.

Va, in proposito, osservato che i divieti ed i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attività vietate, sia mediante riferimenti ai pregiudizi che s'intendono evitare; mentre nella prima ipotesi è sufficiente, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, verificare se la determinazione sia inclusa nell'elenco, nella seconda ipotesi è necessario accertare l'effettiva capacità della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti cui si volle ovviare (Cass. 15 luglio 1986 n. 4554. Nel medesimo senso, v. Cass. 29 maggio 1974 n. 1544, Rep. civ. 1975, 306. Cfr., inoltre, Cass. 18 novembre 1975 n. 3872, Giust. civ. 1976, I, 1140, con nota di ALVINO, Limiti nell'interesse comune all'esercizio del diritto da parte del condominio sulla cosa di sua esclusiva proprietà).

Va, altresì, affermato che ove limitazioni alla facoltà di destinazione degli appartamenti oggetto di proprietà esclusiva siano previste dal regolamento...

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