Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario , registrato al n. 12881.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata l'8 agosto 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 6 settembre 2004, dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Hussar Maxx contenente le sostanze attive mesosulfuron-methyl e iodosulfuron-methyl-sodium;

Visto il parere non favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla richiesta di ulteriore documentazione con pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la documentazione inoltrata dall'impresa medesima in data 6 giugno 2006, relativa agli ulteriori studi richiesti con pregiudizio per l'iter di registrazione dalla sopracitata commissione consultiva;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del...

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