PROVVEDIMENTO 25 Ottobre 2007 - Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. - Modello F24 - IVA immatricolazione auto Ue.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone: 1. Modello di versamento F24.

1.1 Per il versamento dell'I.V.A. da assolvere in occasione della prima cessione interna, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, si approva, ai sensi dell'art. 1 comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il nuovo modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" allegato al presente provvedimento.

1.2 Nella compilazione del modello, per ciascun mezzo di trasporto devono essere indicati il tipo veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli specifici codici tributo. Il versamento deve essere effettuato nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.

1.3 Ai fini delle disposizioni di cui ai punti precedenti non e' ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.4 I versamenti con il nuovo modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" sono effettuati con modalita' telematica, ai sensi dell'art. 37, comma 49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

1.5 I soggetti che utilizzano i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate possono consultare l'esito del versamento tramite le ordinarie ricevute rese disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e, in caso di addebito perfezionato, mediante le quietanze prelevabili dal "Cassetto fiscale" del predetto sito Internet.

Le ricevute dei versamenti eseguiti con i sistemi on line del sistema bancario, postale e degli agenti della riscossione sono rese disponibili da questi ultimi soggetti.

1.6 Per i soggetti indicati nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30 del 29 settembre 2006, impossibilitati ad eseguire i versamenti con modalita' telematica, il modello "F24 IVA immatricolazione auto Ue" in forma cartacea e' prelevabile dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

1.7 In caso di esito positivo dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, le relative informazioni sono trasmesse al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione secondo le specifiche tecniche e con le misure di sicurezza descritte nel documento allegato al presente provvedimento. Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di introdurre una severa misura di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria.

La presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contestualmente alla istanza di immatricolazione del veicolo elimina l'elemento a base della frode all'IVA intracomunitaria, rappresentato dal mancato versamento dell'imposta.

Le nuove disposizioni, che seguono quelle previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) che stabilivano l'obbligo di comunicazione del numero di telaio da parte degli acquirenti di auto comunitarie agli uffici della Motorizzazione civile, introducono l'obbligo a carico dell'acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di cessione intracomunitaria nel cosiddetto "mercato parallelo", di effettuare i versamenti dell'IVA relativa alla prima vendita interna utilizzando un apposito modello che assicuri il collegamento univoco tra l'IVA versata e la relativa operazione di vendita; collegamento che viene garantito dall'indicazione nel modello F24 del numero di telaio dell'autovettura oggetto della cessione. Il versamento va eseguito utilizzando gli specifici codici tributo.

Tale indicazione rappresenta un'efficace misura dissuasiva nei confronti della platea di soggetti attualmente coinvolti in attivita' in frode all'IVA comunitaria. Per rafforzare la specifica azione di contrasto, le informazioni sull'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate tra i numeri di telaio comunicati e quelli risultanti dai modelli F24 presentati sono trasmesse al Ministero dei trasporti Direzione generale per la Motorizzazione per...

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