LEGGE 12 luglio 2005, n. 153 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione

LEGGE 12 luglio 2005, n.153

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione

degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14

gennaio 1975 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'adesione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

    Art. 3.

    Registro nazionale di immatricolazione

  3. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

  4. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

  5. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico

    1. da persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o dalle stesse commissionato; b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalita'.

  6. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa

    1. il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione; b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione; c) la data, il territorio o il luogo di lancio; d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

  7. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.

  8. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale...

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