LEGGE 12 luglio 2005, n. 153 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione
LEGGE 12 luglio 2005, n.153
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione
degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14
gennaio 1975 e sua esecuzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione all'adesione
-
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
-
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Art. 3.
Registro nazionale di immatricolazione
-
E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
-
L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
-
Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico
-
da persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o dalle stesse commissionato; b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalita'.
-
-
I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa
-
il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione; b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione; c) la data, il territorio o il luogo di lancio; d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.
-
-
I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.
-
L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA