DECRETO 27 dicembre 2010 - Regolamentazione della deroga all''articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le imbarcazioni che esercitano la pesca con il sistema di reti a strascico nei Compartimenti Marittimi della Calabria. (11A00256)

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acqua coltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 0202, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse; 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93

Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto in particolare l'art. 13, par. 2, del Reg. 1967/2006 che dispone il divieto all'uso da reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11 del medesimo articolo che autorizza, qualora sussistano determinati requisiti, l'uso da reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche;

Vista la nota della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, n. 21391 del 16 luglio 2009, contenente la comunicazione alla Commissione Europea di deroga in materia di distanza minima dalla costa per le reti da traino;

Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb D (2010) del 10 maggio 2010, a riscontro della nota sopra indicata della Direzione Generale;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 13, par. 11 del predetto Regolamento, l'uso delle reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 mg, per tutti i Compartimenti marittimi della Calabria;

Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco allegato al presente decreto al fine di garantire l'esercizio della pesca con reti a strascico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n.1967/2006, anche alle imbarcazioni che stazionano nei Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno tre anni;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta

Art. 1

  1. Fermi...

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