Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 38; Vista la direttiva 88/379/CEE, del Consiglio del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Viste le direttive della Commissione 89/178/CEE, del 22 febbraio 1989, 90/35/CEE, del 19 dicembre 1989, 90/492/CEE del 5 settembre 1990, 91/442/CEE, del 23 luglio 1991, 93/18/CEE del 5 aprile 1993, 96/65/CE, dell'11 ottobre 1996, in materia di preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

50 del 29 febbraio 1992; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 4 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997; Considerato che in sede comunitaria non sono stati ancora definiti, per i preparati pericolosi, i criteri per la classificazione relativa al rischio per l'ambiente e che, conseguentemente, non risulta possibile emanare disposizioni in materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato.

  2. Il presente decreto si applica ai preparati elencati nell'allegato II, nonche' a quelli che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati pericolosi sulla base dei criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

  3. Le norme del presente decreto non si applicano: a) ai medicinali per uso umano o veterinario; b) ai prodotti cosmetici; c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti; d) agli antiparassitari; e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici; f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo; g) agli alimenti per animali pronti per il consumo; h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea; i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Si applicano, ai fini del presente decreto, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), e quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

    Capo II Preparati pericolosi Art. 3.

    Classificazione

  5. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, la classificazione dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997.

  6. La determinazione delle proprieta' fisicochimiche dei preparati e' effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V, parte A del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997.

  7. Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati che, in base ai risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi, e ai relativi criteri di valutazione di cui al comma 2, rientrano nelle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

  8. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) la determinazione delle proprieta' esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non e' necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprieta' e, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali pericoli; b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di infiammabilita' precisati al punto 1.8 e al punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche.

  9. La valutazione dei pericoli per la salute e' effettuata conformemente a uno o piu' dei seguenti metodi: a) metodo convenzionale descritto nell'allegato A, con riferimento ai limiti di concentrazione indicati nell'allegato I; b) determinazione, conformemente ai metodi indicati nell'allegato V, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, delle proprieta' tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura appropriate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI dello stesso decreto.

  10. Ciascuna proprieta' tossicologica del preparato che non e' stata valutata secondo il metodo di cui al comma 5, lettera b), e' valutata conformemente al metodo convenzionale di cui al comma 5, lettera a).

  11. Allorche' una proprieta' tossicologica sia stata valutata utilizzando i due metodi indicati al comma 5, per classificare il preparato e' utilizzato il risultato ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera b); in caso di effetti cancerogeni, mutageni e sul ciclo riproduttivo e' sempre utilizzato, invece, il metodo convenzionale.

  12. Qualora sia dimostrato che: a) gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene classificato in base agli effetti sull'uomo; b) una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, si tiene conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato; c) una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale l'antagonismo, si terra' conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato.

  13. Per i preparati di composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al comma 5, lettera b), si procede ad una nuova valutazione dei rischi per la salute mediante il metodo di cui al comma 5, lettera a), oppure mediante quello di cui al comma 5, lettera b), qualora: a) il fabbricante modifichi, in base alla tabella di cui all'allegato B, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso di uno o piu' componenti pericolosi per la salute facenti parte della composizione; b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o piu' componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

  14. Qualora i rischi per la salute siano valutati secondo il metodo convenzionale descritto nell'allegato A si fa riferimento ai seguenti limiti di concentrazione individuale: a) per le sostanze pericolose elencate nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, sono utilizzati i limiti di concentrazione riportati nell'allegato stesso; b) per le sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997 o vi figurano senza limiti di concentrazione specifici, sono utilizzati i limiti di concentrazione attribuiti secondo le disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto.

  15. Qualora un preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rechi l'indicazione: "Attenzione - sostanza non ancora completamente sottoposta a test", l'etichetta del preparato deve recare l'indicazione: "Attenzione - questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test", se tale sostanza e' presente in concentrazione pari o superiore all'1%. Tale sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione mediante calcolo, se la sua etichetta riporta almeno una frase di pericolo per la salute.

  16. Salvo il caso in cui nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997 o nell'allegato I del presente decreto siano fissati valori inferiori, le sostanze, indicate o meno nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997, anche se presenti come impurezze o come additivi, non sono prese in considerazione se la loro concentrazione in peso e' inferiore al valore dello 0,1%, per le sostanze classificate molto tossiche o tossiche e al valore dell'1%, per le sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti.

  17. Alle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, ma che entrano nella composizione di un preparato con una concentrazione in peso superiore a quella indicata al comma 12, sono attribuiti limiti di concentrazione che ne caratterizzano i pericoli per la salute.

  18. Se talune sostanze presentano contemporaneamente diverse proprieta' pericolose per la salute, ciascuna di esse e' caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico; tale limite di concentrazione e' determinato dal responsabile dell'immissione sul mercato del preparato, conformemente all'allegato I.

  19. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado di pericolo e della natura specifica dei rischi e' basata sulle definizioni di cui all'articolo 2.

    Art. 4.

    Obblighi generali

  20. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle...

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