DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 90 Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo

38 e l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992,

recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio

del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni

legislative regolamentari e amministrative relative alla

classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze

pericolose;

Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio

1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della

direttiva 67/548/CEE;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;

Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993,

che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e

per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva

67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre

1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13,

paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre

1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni

necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo

12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio

del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari

esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e dell'ambiente;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le

      seguenti: "allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato

      comunitario";

    2. al comma 2, lettera h), il secondo periodo e' soppresso.

      Art. 2.

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la

      parola: "monomeriche" e' inserito il seguente segno di interpunzione:

      ",";

    2. al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono

      sostituite dalle seguenti: "si infiammano".

      Art. 3.

  3. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio

    1997, n. 52, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente:

    "pericolo".

    Art. 4.

  4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio

    1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono

      soppresse;

    2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

      " a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del

      presente decreto;".

      Art. 5.

  5. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le

      seguenti: "di cui al comma 1";

    2. al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle

      seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".

      Art. 6.

  6. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio

    1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle

    seguenti: "tutti i".

    Art. 7.

  7. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, lettera e), e' aggiunto, in fine, il seguente

      periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con

      decreto del Ministro della sanita' si provvede ad integrare tale

      allegato in conformita' alle integrazioni disposte in sede

      comunitaria";

    2. al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

      " a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o

      piu', in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".

      Art. 8.

  8. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio

    1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti:

    "comma 3".

    Art. 9.

  9. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3

    febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola e'

    soppressa.

    Art. 10.

  10. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

    1997, n. 52, la parola: "prima" e' soppressa.

    Art. 11.

  11. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono

    sostituite dalle seguenti: "Tabella B".

    Art. 12.

  12. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

    nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle

    seguenti: "articolo 13".

  13. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

    nel titolo, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente

    "pericolo".

  14. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio

    1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della

      direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

    2. alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole:

      "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle

      seguenti: "comma 1".

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

      nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

      italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

      osservare.

      Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1998

      SCALFARO

      Prodi, Presidente del Consiglio

      dei Ministri

      Bindi, Ministro della sanita'

      Dini, Ministro degli affari esteri

      Flick, Ministro di grazia e

      giustizia

      Ciampi, Ministro del tesoro, del

      bilancio e della programmazione

      economica

      Bersani, Ministro dell'industria,

      del commercio e dell'artigianato

      Ronchi, Ministro dell'ambiente

      Visto, il Guardasigilli: Flick

      N O T E

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

      ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

      delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

      sull'emanazione dei decreti del Presidente della

      Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

      Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente

      della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine

      di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

      modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

      invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

      qui trascritti.

      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

      europee (GUCE).

      Note alle premesse:

      - L'art. 76 della Costituzione regola la delega

      al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

      stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

      determinazione dei principi e criteri direttivi e

      soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra

      l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di

      promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore

      di legge ed i regolamenti.

      - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca

      disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

      dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -

      legge comunitaria per il 1994.

      - L'art. 1, comma 5, e l'art. 38 della suddetta

      legge cosi' recitano:

      "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

      direttive comunitarie). - 1. - 4. (Omissis).

  15. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore

    della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni

    integrative e correttive, nel rispetto dei principi e

    criteri direttivi da essa fissati, con la procedura

    indicata nei commi 3 e 4".

    "Art. 38 (Classificazione, imballaggio ed

    etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di

    delega). - 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE

    del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e

    criteri direttivi:

    1. ricomprendere in un unico testo, conformemente

      all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la

      disciplina di livello legislativo concernente la

      classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle

      sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione

      dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle

      sostanze notificate, con conseguente abrogazione della

      legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive

      modificazioni, e dei decreti del Presidente della

      Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n.

      141;

    2. prevedere che al recepimento di ulteriori direttive

      tecniche di modifica degli allegati alla direttiva

      67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della

      sanita', emanato di concerto con il Ministro

      dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con

      il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova

      direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri

      per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovra'

      essere applicato anche alle direttive comunitarie gia'

      emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento

      italiano;

    3. prevedere che le spese relative alle prestazioni

      rese dal Ministero della sanita' e dall'Istituto

      superiore di sanita' siano poste a carico delle

      imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche,

      secondo le tariffe e le modalita' di versamento da

      stabilire con decreto del Ministro della sanita', di

      concerto con il Ministro del tesoro".

      - Il decreto legislativo 3 febbraio...

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