Illiquidità involontaria dell'impresa e omesso versamento IVA e di ritenute certificate: la non punibilità dell'impresa all'epoca della crisi economica?

AutoreMattia Miglio, Filippo Ferri
Pagine318-322
318
giur
3/2014 Rivista penale
MERITO
ILLIQUIDITÀ INVOLONTARIA
DELL’IMPRESA E OMESSO
VERSAMENTO IVA
E DI RITENUTE CERTIFICATE:
LA NON PUNIBILITÀ
DELL’IMPRESA ALL’EPOCA
DELLA CRISI ECONOMICA?
di Mattia Miglio, Filippo Ferri
SOMMARIO
1. La vicenda in concreto. 2. Crisi involontaria di liquidità e
non punibilità in caso di omesso versamento IVA e di ritenute
certif‌icate. Un nuovo orientamento all’interno della giurispru-
denza di merito; 2-1) Aspetti critici del nuovo orientamento.
Confusioni e sovrapposizioni tra le nozioni di dolo, colpa,
colpevolezza e forza maggiore. 3. Crisi di liquidità e reati
tributari. Uno scenario eterogeneo e in f‌ieri.
1. La vicenda in concreto
Con la sentenza oggetto di commento, il Tribunale di
Vigevano affronta il problema della conf‌igurabilità dei
delitti di omesso versamento I.V.A. (art. 10 ter del D.L.vo
74/2000) e di omesso versamento di ritenute certif‌icate
(art. 10 bis del D.L.vo 74/2000) (1) nelle ipotesi in cui tali
omissioni siano riconducibili a crisi di liquidità che colpi-
scono l’azienda.
La vicenda affrontata dai giudici non è dissimile infatti
da altri casi analoghi che stanno aff‌iorando sempre di più
nelle aule di giustizia.
Questi i fatti: il Legale Rappresentante di una società
in crisi di liquidità operante prevalentemente nel settore
degli appalti pubblici - e, in particolare, nella realizzazio-
ne di strade, gallerie e viadotti - viene imputato per aver
omesso di versare l’IVA e le ritenute certif‌icate causando
così un danno all’Erario pari a quasi 600.000 euro.
Dalle risultanze dibattimentali viene in risalto uno
spaccato che descrive eff‌icacemente la diff‌icile congiun-
tura economica che sta colpendo numerose imprese na-
zionali: Il Presidente del collegio sindacale della Società,
escusso in qualità di teste, precisa infatti che la Società
ha iniziato ad accusare diff‌icoltà economiche a partire
dal 2008 con il varo del c.d. Patto di Stabilità (2) che, in
nome del contenimento della spesa pubblica, di fatto ha
paralizzato i pagamenti da parte dell’Amministrazione
Provinciale a favore dell’azienda.
Conseguentemente, il blocco dei pagamenti portava la
Società, che pur vantava un credito di circa un milione
di euro nei confronti dell’Amministrazione provinciale,
a non disporre della liquidità programmata al momento
dell’aggiudicazione degli appalti ponendola così di fronte
ad un bivio: onorare i debiti contratti con l’Erario a scapito
del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti oppure
pagare gli stipendi senza però adempiere alle obbligazioni
tributarie.
Sempre dalle risultanze dibattimentali, emergeva
poi che la situazione economica della società era stata
ulteriormente compromessa anche dal diff‌icile momento
economico globale (3).
A fronte di tali circostanze, il Tribunale decideva quin-
di di discostarsi nettamente dal consolidato orientamento
affermatosi nella giurisprudenza di legittimità nel periodo
antecedente al sorgere della crisi economica, che riteneva
del tutto irrilevante, ai f‌ini dell’esclusione della punibilità,
l’eventuale illiquidità aziendale sull’assunto per cui “la
crisi di liquidità non può incidere sulle varie fattispecie
che puniscono l’omissione di versamenti imposti ai f‌ini f‌i-
scali e previdenziali” (4).
Chiara la ratio di tale soluzione: il soggetto su cui
incombe l’obbligo di versamento ha comunque l’onere di
pianif‌icare la gestione delle risorse aziendali a sua dispo-
sizione in modo tale da poter essere in grado di provvedere
successivamente ai versamenti dovuti.
Ebbene, tale soluzione postula un presupposto fonda-
mentale: l’imprenditore è l’unico soggetto in grado di de-
terminare l’andamento e le sorti economiche della sua im-
presa senza che altri fattori esterni possano rivestire alcun
ruolo rilevante per determinare l’andamento economico
dell’azienda e, conseguentemente, il cattivo andamento
dell’azienda non può che essere a lui rimproverabile per
aver mal gestito e pianif‌icato le risorse economiche a sua
disposizione.
Come evidente, si tratta di una soluzione censurabile in
quanto, oltre a non prendere in alcuna considerazione la
possibilità (reale e concreta, come dimostra l’esperienza
quotidiana) che elementi extraziendali e fuori dal control-
lo imprenditoriale possono ben inf‌iciare le casse aziendali
anche in presenza di una condotta manageriale diligente e
accurata, tende in ulteriore battura a concentrare l’analisi
sull’elemento soggettivo dell’agente: non tanto sul fatto
dell’omesso versamento, quanto piuttosto con riferimento
a un atto precedente il mancato versamento, ossia il man-
cato previo accantonamento delle somme necessarie per
provvedere al pagamento in questione.
Un fatto che non può essere oggetto di valutazione ai
f‌ini della responsabilità penale, in quanto prodromico al
mancato versamento (5) e, rispetto a quest’ultimo, total-
mente irrilevante.
Sotto altro prof‌ilo, peraltro, è inutile evidenziale che
tale soluzione esegetica era stata ulteriormente contesta-
ta da autorevole dottrina in punto di diritto (6), in tempi
nettamente antecedenti rispetto allo sviluppo della diff‌ici-
le congiuntura economica che sta attraversando il Paese.
Rivista_Penale_03_2014.indb 318 27-02-2014 11:43:25

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