I fatti illeciti e la responsabilità extracontrattuale

AutoreStefano Ambrogio
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@1 I fatti illeciti

Ai sensi dell’art. 1173 c.c., il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni: esso, in particolare, determina il sorgere dell’obbligo al risarcimento del danno.

Al risarcimento per fatto illecito è dedicato l’art. 2043 c.c., in base al quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In base a tale disposizione è fatto illecito qualunque fatto che arrechi un danno ingiusto.

Il fatto illecito individuato dall’art. 2043 c.c. è anche definito illecito civile al fine di distinguerlo dal cd. illecito penale.

Una determinata condotta, infatti, oltre a determinare il sorgere di una responsabilità civile in capo a chi l’ha posta in essere, può essere fonte di responsabilità penale. Ciò accade quando esiste una disposizione di legge che vieta in modo specifico quel tipo di condotta, stabilendo in caso di sua inosservanza l’applicazione di una pena (multa, ammenda, reclusione o arresto). L’illecito penale è tipico, in quanto la nostra Costituzione stabilisce che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25 Cost.). Si tratta del cd. principio di legalità, ribadito dall’articolo 1 del codice penale, in base al quale non può esistere un reato e non può essere applicata una pena se non esiste una disposizione di legge che espressamente qualifica un determinato fatto come reato. L’illecito civile, invece, è atipico, in quanto l’art. 2043 c.c. fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto" e configura, così, una serie potenzialmente infinita di fatti illeciti.

Non è possibile, pertanto, stabilire a priori quali fatti umani siano in grado di generare un danno e quindi un obbligo di risarcimento né quali danni siano risarcibili, perché l’illecito civile comprende qualsiasi fatto umano colpevole che abbia causato ad un altro soggetto un danno ingiusto.

Il principio di atipicità dell’illecito civile, però, non è assoluto.

In primo luogo, esistono una serie di disposizioni che prevedono figure tipiche di illeciti civili, le quali, in alcuni casi, presentano una disciplina in parte diversa rispetto a quella generale dell’art. 2043 c.c.

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In secondo luogo, esistono numerosissime pronunce giurisprudenziali in materia di responsabilità extracontrattuale. Nel nostro ordinamento i precedenti giudiziali non sono vincolanti e un giudice al quale sia sottoposta una questione analoga a quella già risolta da un altro giudice può legittimamente deciderla in maniera diversa; tuttavia, si sono creati orientamenti piuttosto costanti (che possono pur sempre cambiare nel tempo), i quali hanno determinato una certa tipizzazione dell’illecito civile.

La responsabilità derivante dal compimento di un atto illecito è definita responsabilità extracontrattuale (detta anche responsabilità aquiliana). La responsabilità extracontrattuale ha la funzione di:
sanzionare la persona che ha causato il danno imponendole l’obbligo di risarcirlo e determinando, così, una diminuzione del suo patrimonio;
prevenire il compimento di fatti illeciti, in quanto la minaccia della sanzione ha anche lo scopo di spingere tutti i consociati ad usare la massima cura al fine di non provocare un danno ad altri;
risarcire colui che è stato danneggiato della diminuzione patrimoniale subita a seguito dell’altrui fatto illecito.

@2 Gli elementi dell’illecito

Dalla lettura degli artt. 2043 e 2046 c.c. è possibile individuare gli elementi dell’illecito, ossia i presupposti in presenza dei quali il danno deve essere risarcito. Essi sono:
l’antigiuridicità del danno (danno ingiusto);
il nesso di causalità tra il fatto e il danno;
il dolo o la colpa di colui che ha commesso il fatto (colpevolezza);
l’imputabilità, cioè la capacità di intendere e di volere di colui che ha commesso il fatto.

Antigiuridicità e nesso di causalità sono definiti elementi oggettivi dell’illecito, in quanto riguardano il fatto e le sue conseguenze; colpevolezza e imputabilità sono definiti elementi soggettivi dell’illecito, in quanto riguardano il soggetto responsabile.

@@a) L’antigiuridicità

In base all’art. 2043 c.c. è illecito il fatto che provoca un danno ingiusto. Tradizionalmente si qualificava ingiusto un comportamento contrario ad un diritto altrui e non giustificato da alcun diritto spettante al soggetto agente. Il termine "ingiusto", quindi, veniva riferito, in primo luogo, al comportamen-

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to del danneggiante, che doveva essere un comportamento antigiuridico, in quanto in grado di violare uno specifico dovere di condotta oppure il dovere generale di non ledere i diritti altrui, gravante su tutti i consociati.

Inoltre, si qualificava il danno "ingiusto" solo quando la condotta del danneggiante determinava la lesione di un diritto soggettivo assoluto.

Questa interpretazione era giustificata da una funzione meramente sanzionatoria attribuita alla responsabilità civile, la quale per la giurisprudenza aveva il solo scopo di punire colui che aveva commesso il fatto.

Con il passare del tempo, però, questa posizione è apparsa inadeguata, soprattutto perché ha assunto sempre maggiore rilevanza la necessità di assicurare un effettivo risarcimento al soggetto danneggiato e si è andata affermando, di conseguenza, la funzione riparatoria della responsabilità civile, che deve avere lo scopo di riparare, appunto, il danno subito da un soggetto.

In funzione di questo cambiamento di prospettiva l’ingiustizia deve essere riferita unicamente al danno e non più anche al fatto, cioè al comportamento del danneggiante.

Ne consegue che attualmente si ritiene ingiusto non solo il danno derivante dalla lesione di un diritto oggettivo assoluto, ma ogni danno derivante dalla lesione di un interesse meritevole di tutela e protetto, pertanto, dall’ordinamento.

Il superamento del principio in base al quale è risarcibile solo il danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo assoluto ha determinato un progressivo ampliamento della nozione di danno ingiusto.

In primo luogo, si è ritenuta possibile una tutela extracontrattuale del diritto di credito. È possibile, infatti, che un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio deter-mini con la sua condotta una lesione del diritto del creditore. Se un soggetto causa il ferimento di un famoso calciatore, la società cui appartiene (che ha un diritto di credito ad ottenere le sue prestazioni sportive) subisce certamente un danno. Se una ditta esegue lavori di manutenzione di una strada e per errore distrugge il cavo che porta l’energia elettrica ad un’azienda, quest’ultima (che ha un diritto di credito ad ottenere la fornitura di energia) subisce un danno derivante dall’impossibilità di lavorare perché i suoi macchinari sono fermi.

In queste ipotesi, si è affermato che il creditore può chiedere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, un risarcimento al terzo danneggiante.

In secondo luogo, si sono ritenuti risarcibili danni derivanti dalla lesione di diritti diversi rispetto ai diritti assoluti. In particolare:
si è affermato che la Pubblica Amministrazione è responsabile nei confronti dei privati per la lesione di interessi legittimi determinata da atti amministrativi illegittimi. In argomento è particolarmente importante la sentenza n. 500/1999 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, la quale ha espressamente affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale, non assume un rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata in relazione all’ingiustizia del danno e ben può essere ingiusto il danno causato dalla lesione di un interesse legittimo;

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