Il Veleno Nella Coda: Gli Affitti 'Turistic' Nella Nuova Legge Della Regione Toscana Sul Turismo

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
Varie
IL VELENO NELLA CODA:
GLI AFFITTI “TURISTICI”
NELLA NUOVA LEGGE
DELLA REGIONE TOSCANA
SUL TURISMO
di Nino Scripelliti
Chi avrà la pazienza di leggersi tutti i 162 articoli del
progetto di nuova legge regionale sul turismo di immi-
nente approvazione alla quale seguirà un regolamento
attuativo presumibilmente delle stesse dimensioni, potrà
istruirsi, in primo luogo sulle ben dodici tipologie di strut-
ture ricettive extra alberghiere caratterizzate da sottili
distinzioni (per esempio, tra rifugi escursionisti, rifugi al-
pini e bivacchi f‌issi), e successivamente, soffermarsi sulla
disciplina degli aff‌itti cosiddetti turistici prevista dagli
articoli 70 e 71, aggiuntivi alla disciplina generale delle lo-
cazioni abitative di cui all’artico 1 della legge n. 431/1998,
che secondo la Regione è destinata a regolamentare un
settore economico in questo momento senza regole, e che
si presterebbe ad abusi in danno dei conduttori - clienti
e, ovviamente, anche alla evasione f‌iscale. Sennonché il
vero contenuto e gli effetti di questa disciplina sono desti-
nati a rappresentare una manifestazione della tendenza
delle autorità legislative alla iperegolamentazione di ogni
possibile aspetto della vita civile, alla complicazione di
ogni attività anche se priva di contenuto economico, alla
imposizione di adempimenti, scadenze, comunicazioni,
rapporti con le pubbliche amministrazioni, con il risultato
di una odiosa compressione delle facoltà del proprietario
immobiliare di usi quali bed & breakfast ed aff‌ittacamere
(liberi in ogni altro paese), al quale vengono imposti ulte-
riori oneri e limitazioni alla proprietà delle abitazioni; per
di più senza effettiva esigenza di tutelare interessi gene-
rali ma semmai interessi particolari di ben individuabili
lobbies imprenditoriali e, per di più, con invasione di com-
petenze appartenenti allo Stato.
Una breve sintesi della nuova disciplina, valida per
proprietari, usufruttuari ed intermediari con particolare
riferimento agli articoli 70 e 71. Intanto le case e gli ap-
partamenti, in tal modo comprendendo anche la locazione
di un solo vano della propria abitazione, dovranno avere i
requisiti strutturali igienico-sanitari previsti per le case
di civile abitazione nonché le condizioni di sicurezza e
salubrità degli edif‌ici e degli impianti. Tutti i proprietari
(ma la disciplina è estesa anche agli usufruttuari) che in-
tendono iniziare o anche continuare le locazioni turistiche
dovranno comunicare al Comune il periodo nel quale si
intende locale dell’alloggio, il numero delle camere e dei
posti letto e gli arrivi e le presenze turistiche, nonché do-
vranno comunicare alla Questura competente, le generali-
tà degli alloggiati secondo quanto disposto dal Testo unico
di pubblica sicurezza del 1931, Inoltre, e questa è la parte
più innovativa e più limitativa della legge, il superamento
del limite di 90 giorni di locazione turistica in un anno
mediante la somma di rapporti di locazione di durata in-
feriore a sette giorni (ma sono possibili anche interpreta-
zioni diverse) e che siano più numerosi, sempre nell’anno,
di altro tipo di rapporti (magari di durata superiore a 30
giorni) avrà l’effetto automatico di qualif‌icare il locatore
come imprenditore commerciale con tutte le conseguen-
ze del caso: quali la necessità di munirsi di partita Iva e
di tenere una specif‌ica contabilità Iva, di trovarsi assog-
gettato ad IRAP, alla tariffa TASI prevista per le attività
commerciali ed alla contribuzione obbligatoria all’lnps a
carico di coloro che esercitano professionalmente attivi-
tà commerciale, e con la possibilità di incorrere in divieti
di destinazione della proprietà previsti dal regolamento
condominiale, ovvero di giustif‌icare la richiesta di una re-
visione delle tabelle millesimali; né si possono escludere
ulteriori conseguenze. Inoltre alla legge regionale segui-
rà il regolamento attuativo che potrà contenere dettagli
quantomeno paradossali e che certamente complicheran-
no ancora la attuazione di questa disciplina. Basti pensa-
re che il regolamento approvato ora dalla Regione Lom-
bardia, che ha preceduto di un anno la Regione Toscana,
precisa il numero degli strof‌inacci e la quantità ed il tipo
delle posate che il locatore dovrà fornire, l’obbligo di dota-
zione dell’estintore e della cassetta di primo soccorso, e si
potrebbe continuare.
Ora, a prescindere dalla opportunità o meno, politica
ed economica, di questa disciplina e dalla insostenibilità
di una così pesante ingerenza nella gestione di beni aven-
ti natura privata e strumentale per un’attività economica
certamente secondaria ed ispirata al principio della utiliz-
zazione frazionata di beni utilizzabili anche da terzi oltre
che ai proprietari (sharing economy, cioè l’economia di
consumo collaborativo, in molteplici settori e non solo in
quello abitativo), vi sono forti perplessità sulla costituzio-

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