Il sostituto processuale non è legittimato a costituirsi parte civile

AutoreSonia Sciarra
Pagine39-41
681
giur
Rivista penale 7-8/2018
CONTRASTI
8.3. Così richiamati i criteri interpretativi della nor-
ma quanto alla condotta sanzionata, va osservato che la
sentenza impugnata, senza confrontarsi con il dato della
effettiva traslazione dei beni (non essendo stata conte-
stata alcuna simulazione) e della regolare trascrizione
con atto pubblico, appare essersi limitata, sul punto, a
richiamare, da un lato, il dato temporale della posterio-
rità di entrambi gli atti rispetto alla notif‌ica dell’atto di
precetto, in tal modo sembrando così avere valorizzato un
elemento di prossimità cronologica (peraltro gli atti fu-
rono posti in essere sei mesi dopo la notif‌ica dell’atto di
precetto), e dall’altro a ritenere irrilevante la circostanza
che Z. possedesse ulteriori beni immobili aggredibili. Ma
tale ultimo prof‌ilo, in realtà, appare tutt’altro che indif-
ferente in un’ottica di corretta esegesi della norma, non
potendo, come già affermato da questa Corte con riferi-
mento sempre al reato di cui all’art. 11 cit., l’accertamento
della sussistenza del requisito, questa volta, di idoneità
dell’atto, prescindere da una valutazione dell’intero pa-
trimonio del contribuente da rapportare al debito insorto,
ben suscettibile di essere ugualmente garantito. Il rischio
che la pretesa creditoria non trovi capienza nel patrimo-
nio del debitore presuppone che la diminuzione causata
dall’atto realizzato comporti una riduzione signif‌icativa
delle garanzia, da valutare sia in relazione al credito sia in
relazione al patrimonio del contribuente (sez. III, n. 13233
del 24 febbraio 2016, Pass, Rv. 266771).
Dal canto suo, la sentenza di primo grado appare avere
valorizzato una condotta (quella dell’avere l’imputato ras-
sicurato le parti civili di volere pagare, successivamente
però procedendo agli atti di dismissione), ritenuta tutta-
via non idonea dalla Corte territoriale ad integrare il reato
di truffa di cui al capo b) sul presupposto (logicamente
valorizzabile anche con riguardo al reato di cui all’art. 388
c.p.) che sarebbe mancata la prova certa che Z., f‌in dal
momento dell’assunzione dell’impegno a non vendere i
beni immobili e ad offrire la somma di un milione di euro
per chiudere tutte le vertenze, intendesse porre in essere
un raggiro per trarre in errore le controparti e procurarsi
in tal modo un ingiusto prof‌itto.
In def‌initiva, la sentenza impugnata non risulta essersi at-
tenuta ai criteri esegetici sopra puntualizzati, fornendo una
motivazione “apparente” della natura fraudolenta degli atti.
Sicché, attesa la mancanza dei requisiti in presenza dei
quali gli atti possono essere def‌initi penalmente illeciti a
fronte della sola consentita lettura della norma nei termi-
ni di cui sopra, e atteso che nessun altro elemento o circo-
stanza meritevole di ulteriori approfondimenti istruttori o
valutativi emerge dalle sentenze di merito, deve disporsi,
“non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”, a
norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. nel testo modi-
f‌icato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, immediatamente
applicabile in virtù del principio tempus regit actum, l’an-
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè
il fatto non sussiste. (Omissis)
IL SOSTITUTO PROCESSUALE
NON È LEGITTIMATO
A COSTITUIRSI PARTE CIVILE
di Sonia Sciarra
“Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto
il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al f‌ine di
esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la fa-
coltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia
stata espressamente conferita nella procura o che il dan-
neggiato sia presente all’udienza di costituzione”, questo
è il senso della pronuncia della Suprema Corte, chiamata
a pronunciarsi nella sua più autorevole formazione circa
l’annoso quesito della costituzione di parte civile a mezzo
di sostituto processuale del difensore.
Il giudice di legittimità ha dato esito negativo al quesito
sollevato dalla VI Sezione Penale, la quale, con ordinanza n.
49527 del 27 ottobre 2017, ha rimesso la questione alle Se-
zioni Unite, alla luce del contrasto giurisprudenziale sorto in
seno alle sezioni semplici in ordine a tale questione di diritto.
Per meglio comprendere la portata della sentenza in
esame, giova accennare brevemente all’istituto della co-
stituzione di parte civile, con particolare riferimento alla
distinzione tra “legitimatio ad causam” e “legitimatio ad
processum”.
Da un’attenta lettura del codice di rito, precisamente
dall’art. 76 c.p.p., si desume la previsione di due modalità
di costituzione di parte civile: personalmente, vale a dire
dalla parte danneggiata dal reato, oppure a mezzo di pro-
curatore speciale, abilitato a costituirsi in nome e per con-
to del rappresentato ex artt. 76, 78 e 122 c.p.p.
In quest’ultimo caso, la procura speciale deve essere ri-
lasciata, a pena di inammissibilità, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 122 c.p.p., ossia per atto pubblico o scrit-
tura privata autenticata.
A tenore dell’art. 78 c.p.p., la costituzione di parte ci-
vile può essere depositata nella cancelleria del giudice
competente, e deve essere notif‌icata, a cura della parte ci-
vile, alle altre parti; diversamente, può essere presentata
direttamente in udienza, entro il termine stabilito dall’art.
484 c.p.p., a pena di decadenza.
Tutto quanto sin ora ripercorso attiene alla “legitimatio
ad causam”, vale a dire il diritto di costituirsi parte civi-
le che, alla luce di quanto suesposto, spetta al soggetto
danneggiato dal reato perpetrato, il quale ha la facoltà di
delegare un difensore munito di procura speciale.

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