Il Singolare Funambolismo Interpretativo Dei Rapporti Tra Diritto Dell'Ue, Diritto Nazionale E Tutela Dei Diritti Fondamentali Nella Sentenza 'Taricco' Della Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea

AutoreAlfredo Bargi
Pagine327-331
327
Arch. nuova proc. pen. 4/2016
Dottrina
IL SINGOLARE
FUNAMBOLISMO
INTERPRETATIVO
DEI RAPPORTI TRA DIRITTO
DELL’UE, DIRITTO NAZIONALE
E TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI NELLA
SENTENZA “TARICCO”
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA
di Alfredo Bargi
SOMMARIO
1. L’incidenza del background politico e culturale sulla so-
luzione adottata dalla Corte di giustizia europea. 2. Note
di ambiguità ed inopportunità della decisione nell’attuale
dibattito sulla unif‌icazione del diritto penale nell’area PIF.
3. La portata rivoluzionaria e di “sovversione del sistema”
dell’attribuzione del potere “normativo” assegnato al giudice
nella determinazione dei presupposti di applicazione della
prescrizione. 4. La prevedibile sollecitazione della Corte co-
stituzionale sulla verif‌ica dei “controlimiti” alle restrizione
dei diritti fondamentali del nostro ordinamento penale.
1. L’incidenza del background politico e culturale sulla
soluzione adottata dalla Corte di giustizia europea
È tuttora vivace il dibattito nella dottrina (1) e nella
giurisprudenza (2) sull’eff‌icacia applicativa nel nostro or-
dinamento del dictum della Corte di giustizia europea nel
caso Taricco (3).
Il giudice sovranazionale, infatti, adito dal tribunale
di Cuneo, ha dichiarato l’incompatibilità del limite mas-
simo di durata della prescrizione di cui agli artt.160, ul-
timo comma e 161, comma 2 c.p., con riguardo alle frodi
in materia di IVA, sulla base dell’art. 325 TFUE, avente ad
oggetto la repressione di tali frodi in quanto lesive degli in-
teressi f‌inanziari dell’Unione e, quindi, gravido di ricadute
sul piano politico criminale nei rapporti tra Stati membri
e Unione europea.
Più che in altre pronunce della giurisprudenza europea,
la sentenza in parola è connotata dal notevole background
politico e culturale, per la singolare soluzione prospettata
in risposta alla legittimità “europea” della disciplina della
prescrizione del reato chiamata in causa e fondata essen-
zialmente su giudizi di valore, già aff‌ioranti dalla ordinanza
del giudice del rinvio pregiudiziale (4); giudizi funzionali
al funambolismo interpretativo volto ad aggirare le parti-
colari problematiche circa la natura – processuale più che
sostanziale – della specif‌ica causa estintiva del reato, stret-
tamente connesse in una visione parziale ed approssimati-
va della cornice costituzionale dei principi che governano
la tutela penale dell’individuo, che attengono, non solo al
principio di legalità ma anche ad altri principi dell’ordina-
mento costituzionale, posti a presidio dei diritti fondamen-
tali dell’individuo nel processo penale.
Invero, come sottolineato sin dai primi commenti della
dottrina, dalla motivazione della sentenza della Corte di
giustizia aff‌iora una sottesa propensione ad avallare prof‌ili
di politica criminale, sollevati dalla singolare iniziativa del
giudice nazionale remittente, sostanzialmente incentrata
sulla necessità di scongiurare la prescrizione dei reati in
data 8 febbraio 2018, per l’impossibilità di pronunciare en-
tro tale data sentenza def‌initiva di condanna , di guisa che
gli imputati “accusati di aver commesso una frode in mate-
ria di IVA per svariati milioni di euro potranno benef‌iciare
di un’impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di
prescrizione” .
Per evitare tale evenienza, l’iter argomentativo della
decisione in esame si snoda lungo linee interpretative
che denotano una forzatura ‘politica’ dei criteri vigenti
nei rapporti tra diritto sovranazionale e diritto nazionale,
in linea con un “processo di costante ed impressionante
erosione del ‘dominio riservato’ degli Stati da parte del di-
ritto internazionale’, già affacciatosi in precedenza nella
giurisprudenza della Corte di giustizia, laddove non fosse
intervenuto il legislatore (5).
In tale prospettiva il criterio del rinvio pregiudiziale è
utilizzato ancora una volta “a maglie larghe”, come sosti-
tutivo della procedura di infrazione, per giustif‌icare come
problema di interpretazione giuridica un catalogo di criti-
che sostanzialmente politico (6)
Siffatta opzione ermeneutica emerge già dai criteri
di valutazione della questione pregiudiziale, posti a base
del rinvio da parte del giudice nazionale: la Corte, infatti,
dopo aver disinvoltamente affermato la pertinenza della
materia in questione all’ambito della sua competenza no-

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