Il silenzio-rifiuto
Autore | G. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca |
Pagine | 245-252 |
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IL SILENZIO-RIFIUTO
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I presupposti processuali
L’istituto del silenzio-rifiuto comprende tutte le ipotesi di silenzio
non tipizzato dal legislatore con l’attribuzione allo stesso del valo-
re di accoglimento o di rigetto di un’istanza. Esso, dunque, riguarda
tutte le ipotesi in cui l’amministrazione, di fronte ad una richiesta
del privato, ha omesso di pronunciarsi entro i termini previsti dalla
legge e quest’ultima non contiene alcuna espressa indicazione circa
il valore da attribuire al silenzio della P.A. (si parla anche di silenzio
non significativo o di silenzio-inadempimento).
La questione del comportamento omissivo dell’amministrazione di fronte ad una do-
manda del cittadino è stata affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in quanto il
silenzio può determinare un pregiudizio alla posizione soggettiva vantata dal privato allo
stesso modo dell’adozione di un provvedimento espresso illegittimo.
Il silenzio-rifiuto, in assenza di una disciplina legislativa relativa al-
l’inerzia della P.A., è il frutto di un’elaborazione giurisprudenziale a
titolo di supplenza, giustificata dalla necessità di realizzare un riequi-
librio nei rapporti tra l’ente pubblico ed il cittadino.
In un primo momento, la giurisprudenza ha ritenuto che l’inerzia della
P.A. potesse assumere il valore di silenzio-rifiuto solo in presenza di
un obbligo giuridico di provvedere derivante da una norma legislati-
va, da un regolamento o da un atto amministrativo. Successivamente,
la stessa ha assunto un atteggiamento meno rigoroso, ritenendo che
- pur in assenza di una norma di legge o di regolamento - il silenzio-
rifiuto sussiste quando lo stesso è desumibile da disposizioni di ca-
rattere generale, tra le quali devono ricomprendersi anche i principi
che informano l’azione amministrativa ed, in particolare, i principi di
imparzialità, di buon andamento e di legalità.
Il legislatore, con la previsione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, ha in-
trodotto - con riguardo a tutti procedimenti amministrativi - l’obbligo
di provvedere entro un determinato termine, rispondendo così alle
esigenze di efficienza dell’amministrazione e di salvaguardia delle
posizioni giuridiche dei privati (vedi Cap. 15, par. 2).
Nozione
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