Il Ruolo Del Sostituto Nelle Investigazioni Difensive: Limiti E Nuove Prospettive

AutoreDavide Cangemi
Pagine416-420
416
giur
4/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Siffatto quadro nosologico, si ribadisce dato per acqui-
sito dalla Corte di appello nei contorni descritti, è stato
superf‌icialmente liquidato dalla medesima Corte, con va-
lutazione priva di un supporto argomentativo che ne chia-
risca le effettive ragioni, come non idoneo a fare emergere
la sussistenza di quei disturbi della personalità che, per
consistenza, gravità ed intensità, siano atti ad incidere
concretamente sulla capacità di intendere e di volere
escludendola o facendola grandemente scemare, e ciò seb-
bene i dati clinici accettati dalla Corte non segnalassero
genericamente, come, invece, parrebbe ritenere la Corte
palermitana, l’esistenza di un disturbo della personalità,
come tale di per sè non valutabile ai f‌ini della mancanza di
imputabilità, ove non accompagnato da manifestazioni di
gravità e consistenza tale da determinare in concreto una
situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le
proprie azioni e di percepirne il disvalore (Corte di cassa-
zione, sezione I penale, 19 dicembre 2014, n. 52951; idem
sezione III penale 14 gennaio 2014, n. 1161), ma una vera
e propria psicosi, come tale caratterizzata dalla presenza
di un complesso di fenomeni psichici che differiscono da
quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per
quantità e che secondo la risalente ma non contraddetta
giurisprudenza di questa Corte è da annoverare fra i fat-
tori potenzialmente idonei a costituire caisa di mancanza
di imputabilità (Corte di cassazione, sezione VI penale, 5
giugno 2003, n. 24614).
La descritta testuale inadeguatezza motivazionale, tale
da evidenziarne la manifesta illogicità, comporta anch’es-
sa la necessità di annullare la sentenza impugnata, con
rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo
che, oltre a rivalutare, alla luce dei rilievi già formulati da
questa Corte, la utilizzabilità o meno delle investigazioni
difensive addotte in giudizio dalla difesa della parte civi-
le costituita, riconsidererà, altresì, la sussistenza o meno,
tenuto conto delle risultanze processuali in atti, delle ra-
gioni per disporre una perizia tecnica volta alla verif‌ica
della compatibilità del quadro nosologico del prevenuto
con la ricorrenza delle condizioni necessarie ai f‌ini della
sua piena imputabilità.
L’accoglimento del ricorso del F. per le ragioni esposte
comporta l’assorbimento sia delle residue doglianze rap-
presentate dall’imputato nell’atto introduttivo del presen-
te giudizio sia dei motivi di impugnazione della sentenza
presentati dalla Procura generale di Palermo.
L’accoglimento del ricorso del F., comportando, al-
tresì, la sostanziale soccombenza nel presente grado di
giudizio delle parti civili, esclude, anche, l’accoglimento
della domanda delle medesime parti volta alla condanna
dell’imputato alla rifusione delle spese di difesa sostenute
di fronte a questa Corte. (Omissis)
IL RUOLO DEL SOSTITUTO
NELLE INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE: LIMITI E NUOVE
PROSPETTIVE
di Davide Cangemi
SOMMARIO
1. Il caso in esame. 2. La f‌igura del sostituto del difensore
nell’ambito delle investigazioni difensive. 3. Il sostituto e
l’abilitazione professionale. 4. L’inutilizzabilità delle dichia-
razioni assunte dal sostituto non legittimato. 5. Conclusioni.
1. Il caso in esame
La vicenda giudiziaria in esame riguarda il caso di un sog-
getto, il quale è stato dichiarato penalmente responsabile dal
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani,
all’esito del rito abbreviato, in ordine al reato di violenza ses-
suale aggravata e continuata, commesso nei confronti di due
giovani vittime, tra le quali una di età inferiore ai 10 anni.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è
stata chiamata a pronunciarsi in ordine ai ricorsi per cas-
sazione presentati sia dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Palermo, sia dalla difesa dell’imputato,
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di
Palermo che aveva riformato parzialmente la pronuncia
del giudice di prime cure.
Il giudice dell’appello aveva riconosciuto all’imputato,
a differenza del giudice di primo grado, le circostanze at-
tenuanti generiche, ridimensionandone conseguentemen-
te la pena inf‌littagli, poiché lo stesso aveva ammesso la
propria responsabilità e si era reso disponibile al risarci-
mento del danno (ma non avendolo fatto) patito dalle due
giovani persone offese.
Con il suo ricorso per cassazione il Procuratore Genera-
le contestava la illegittimità della sentenza impugnata in
ordine alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis
c.p. concesse all’imputato, ritenendole ingiustif‌icate dal
momento che lo stesso aveva reso la confessione quando
la sua responsabilità era già stata accertata; nonché, la
motivazione relativa alla concessione delle stesse nella
determinazione della pena ritenute prevalenti rispetto
alle contestate aggravanti.
Pertanto, il P.G. chiedeva l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza.
Dal canto suo, la difesa dell’imputato, con suo ricorso,
tra l’altro censurava la sentenza nella parte in cui erano
stati ritenuti pienamente utilizzabili a livello probatorio i
risultati delle investigazioni difensive svolte dal sostituto
del difensore della parte offesa, sebbene quest’ultimo, al
momento dell’espletamento delle stesse, non avesse an-
cora ottenuto l’abilitazione alla professione forense, ma

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