Il ruolo e la cartella di pagamento

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine151-196
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3.1 La riforma della riscossione
La riscossione mediante ruolo è stata per anni la forma generalizzata
di esazione di tutte le entrate tributarie293. Tuttavia, a seguito dei recenti
interventi legislativi, preordinati ad attribuire efficacia esecutiva diretta-
mente all’avviso di accertamento, l’ambito di operatività del ruolo esatto-
riale è stato notevolmente ridimensionato, fino a divenire un mero stru-
mento residuale di riscossione delle entrate tributarie. Difatti, con l’art.
29 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, è stata prevista la concen-
trazione della riscossione, con conseguente eliminazione della fase ri-
guardante l’iscrizione a ruolo delle somme accertate e alla notifica della
cartella di pagamento. L’attuale assetto normativo, è applicabile con
esclusivo riferimento agli avvisi di accertamento relativi alle imposte sul
reddito, all’Iva, all’Irap e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni, emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Sebbene il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento non rappre-
sentino più il fulcro della riscossione coattiva, continueranno a svolgere
la funzione di strumento per la riscossione degli importi risultanti: 1) da-
gli avvisi di accertamento emessi da soggetti diversi dall’Agenzia delle
Entrate come, ad esempio, gli Enti locali o l’Agenzia delle Dogane e del
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Il sistema di riscossione dei tributi è disciplinato: 1) in materia di imposte dirette, dal
D.P.R. n. 602/1973; 2) in materia d’IVA e delle altre imposte indirette, dalle singole leggi d’impo-
sta e, limitatamente alla riscossione coattiva delle stesse, si rende applicabile la disciplina prevista
per le imposte dirette dal D.P.R. n. 602/1973 (in base al combinato disposto dell’art. 17, comma
1, del D.lgs. n. 46/1999 “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato,
anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali,
esclusi quelli economici”, e dell’art. 19 del medesimo decreto legislativo “Salvo quanto previsto
dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si ap-
plicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori an-
che alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto ed alle
relative sanzioni ed accessori”).
CAPITOLO 3
IL RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO
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Territorio; 2) dagli avvisi di accertamento relativi a tributi diversi dalle
imposte sui redditi, Irap e Iva, vale a dire per gli atti impositivi riguar-
danti l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta di
successione e donazione e l’imposta di bollo294; 3) dagli avvisi di accerta-
mento relativi a periodi d’imposta non in corso alla data del 31 dicembre
2007; 4) dalle liquidazioni automatiche e dai controlli formali delle di-
chiarazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.
600/1973, nonché dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; 5) dalla liquida-
zione prevista per la tassazione separata dei redditi ex art 1, comma 412,
L. n. 311/2004.
Il sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, continuerà a operare
anche per surrogare il mancato versamento da parte del contribuente
delle somme rateizzate, dovute a seguito: 1) della comunicazione inviata
ai sensi dell’art 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1972 e dell’art 54 del
D.P.R. n. 633/1972; 2) dell’adesione al contenuto del processo verbale di
constatazione, i cui rilievi sono stati poi trasfusi nell’atto di definizione
dell’accertamento parziale ex art 5-bis del D.lgs. n. 218/1997 295; 3) dell’ac-
certamento definito con adesione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. 218/1997296;
4) dell’adesione all’invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1-bis, del
D.lgs. n. 218/1997297; 5) dell’acquiescenza all’avviso di accertamento, ov-
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Salvo future estensioni della disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo, da determi-
narsi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. h), del citato decreto, con uno o più regolamenti norma-
tivi, con i quali potranno essere introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressiva-
mente, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
sia ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili
a mezzo di ruolo.
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Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del D.lgs. n. 218/1997, rubricato “Adesione ai verbali di
constatazione”, nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle En-
trate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, a norma dell’art. 14 del D.P.R.
n. 602/1973.
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L’art. 8, comma 3-bis, del D.lgs. n. 218/1997 prevede: “In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata succes-
siva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute e della sanzione di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.
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Secondo la circolare n. 41/2011 dell’Agenzia delle Entrate: “Per effetto del richiamo alle
disposizioni dell’articolo 8 del D.lgs. n 218 del 1997, contenuto sia nel comma 1-ter dell’articolo
5 del medesimo decreto (concernente le modalità di pagamento delle somme dovute nel caso di
adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio), sia nel comma 3 dell’articolo 5-bis (discipli-
nante le modalità di pagamento delle somme dovute nel caso adesione ai verbali di constata-
zione), le disposizioni che disciplinano il mancato pagamento, anche di una sola delle rate di-
verse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si applicano anche agli
istituti definitori sopra richiamati, compatibilmente con le peculiarità di questi ultimi”.
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vero di liquidazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 218/1997298; 6) della
conciliazione giudiziale299.
3.2 La società Equitalia S.p.a.
La riscossione delle entrate tributarie è gestita dal gruppo Equitalia
S.p.a., partecipato per il 51 per cento dall’Agenzia delle Entrate e per il
49 per cento dall’Inps300. Nell’attuale assetto societario, l’holding Equita-
lia S.p.a. controlla, indirizza e coordina le tre società del gruppo: 1) Equi-
talia Nord S.p.a., con sede a Milano301; 2) Equitalia Centro S.p.a., con sede
a Bologna302; 3) Equitalia Sud S.p.a., con sede a Roma303. Le società ope-
rative, sono articolate a loro volta in Direzioni regionali e ambiti provin-
ciali, al fine di rendere più efficiente il sistema di riscossione e di ridurre
la frammentazione territoriale.
Per espressa previsione normativa304, ai soli fini della riscossione me-
diante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali, gli
agenti della riscossione possono: a) utilizzare i dati di cui dispone l’Agen-
zia delle Entrate ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, vale
a dire i dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari sono
tenuti a rilevare e a tenere in evidenza a proposito di qualsiasi soggetto
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In caso di acquiescenza all’atto impositivo, le conseguenze derivanti dal mancato paga-
mento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, sono disciplinate dal novellato art. 8, comma 3-bis, del D.lgs. n. 218/1997.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 3-bis, del D.lgs. n. 546/1992, “In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata succes-
siva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.
300
Il sistema di riscossione vigente, è il risultato di una radicale modifica giunta a compi-
mento con il D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005. Infatti, a far data dal 1° ottobre
2006, sono stati soppressi i concessionari della riscossione e le relative funzioni sono state attri-
buite direttamente all’Agenzia delle Entrate, la quale (in ossequio al dispositivo di legge) avrebbe
operato attraverso l’affidamento del servizio a un’apposita società “Riscossione S.p.a.”, costituita
insieme all’Inps (ora denominata Equitalia S.p.a.).
301
Equitalia Nord S.p.a. è operativa in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Südtirol.
302
Equitalia Centro S.p.a. è operativa in Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Abruzzo, Um-
bria e Marche.
303
Equitalia Sud S.p.a. è operativa in Campania, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.
304
Art. 35, commi 25 e 26, del D.L. n. 223/2006, conv. con modifiche in L. n. 248/2006. Ai
fini dell’attuazione della disposizione in esame, l’Agenzia delle Entrate individua in modo selet-
tivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare e accedere ai dati (ex art.
35, comma 26-bis, del D.L. n. 223/2006).

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