Il robot tra ius condendum e ius conditum

AutoreGiancarlo Taddei Elmi - Francesco Romano
CaricaGli AA. sono rispettivamente associato alle ricerche e ricercatore dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR
Pagine115-137
Il robot tra ius condendum eius conditum
GIAN CAR LO TAD DEI EL MI, FR ANCES CO ROMANO
SOMM ARI O:1. Dal diritto dell’informatica al diritto della robotica – 2. Dal Rap-
porto Delvaux alla Risoluzione del Parlamento europeo – 3. Robotica e intelligenza
artif‌iciale nelle mozioni parlamentari italiane – 4. Le prospettive giuridiche – 5. Le
prospettive economiche – 6. Le prospettive socio-politiche – 7. Le prospettive etiche e
socio-antropologiche – 8. Dall’intelligenza alla coscienza dei robot
1. DAL DIRIT TO DE LLINFO RMAT ICA AL DI RIT TO DE LLA RO BOT ICA
Negli ormai lontani primi anni Novanta, quando Robotica e Rete erano
ancora agli albori, si ponevano, tra le molte altre, due questioni, una f‌ilo-
sof‌ica generale, relativa alla possibilità che gli artefatti intelligenti avrebbero
potuto un giorno superare la classica dicotomia cosa-persona procurandosi
una tutela per soggettività oltre che per valore, e una seconda, pratico fun-
zionale, che prendeva atto della sempre più diffusa capacità delle macchine
di sostituire totalmente o parzialmente l’uomo in molte delle sue attività1.
Ci si domandava in particolare se l’informatica avrebbe potuto garantire ra-
zionalità, trasparenza e un effetto per così dire “anti-tangente” (eravamo in
piena “tangentopoli”) in tutto il settoredella pubblica amminis trazione e non
solo2.
A distanza di oltre 20 anni, forse un po’ in ritardo, i temi sono diven-
tati attualissimi tanto che il Parlamento europeo, su spinta di un rapporto
presentato dalla deputata dell’assemblea di Strasburgo Mady Delvaux3, ha
Gli AA. sono rispettivamente associato alle ricerche e ricercatore dell’Istituto di Teoria
e Tecnichedell’Informazione Giuridica del CNR.
1Vedi G. TADDEI EL MI,I diritti dell’intelligenza artif‌iciale tra soggettività e valore: fanta-
diritto o ius condendum?, in L. Lombardi Vallauri(a cura di), “Il meritevole di tutela”, Milano,
Giuffrè, 1990, p. 685 ss. e L. LO MBAR DI VALLAUR I,Neuroni, mente, anima, algoritmo: quat-
tro ontologie, in L. Lombardi Vallauri(a cura di), “Logos dell’essere. Logos della norma”, Bari,
Editrice Adriatica, 1999, pp. 571-601.
2VediG. TAD DEI ELM I,Pa. “informatica”: “razionale”, “trasparente” e’ ... “anti-tangente”?
in “Informatica ed Enti Locali”, 1993, n. 1, pp. 12-20.
3PARLA MENT O EURO PEO - CO MMI SSI ONE GI URI DIC A,Relazione recante raccoman-
dazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, doc. A8-005/2017
(2015/2103(INL)).
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975
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adottato una Risoluzione per una legge sul diritto civile dei robot4e la digi-
talizzazione della pubblica amministrazione come strumento semplif‌icatore
e anti-corruttivo, specialmente nel campo degli appalti, sta subendo una forte
accelerazione5.
Sul punto “soggettività dell’intelligenza artif‌iciale” basti, al momento, sot-
tolineare che la attuale natura ancora morfosintattica e inconsapevole del
computer non solo non consente di superare la dicotomia cosa-persona, ma
neppure la dicotomia logica-semantica. La macchina non si rende conto di se
stessa e non comprende i signif‌icati ma solo i signif‌icanti. Sono questi i pro-
blemi di soluzione problematica della intelligenza artif‌iciale sui quali non
possiamo ora diffonderci6.
La tecnologia però sta progredendo a grandi passi verso macchine sempre
più sof‌isticate che addirittura si auto-programmano. Questa autonomia può
arrivare f‌ino a sganciare il robot da chi sta dietro le quinte come produttore,
programmatore e utilizzatore? Oggi possiamo, infatti, cogliere almeno tre
livelli di robotica, con distinti e crescenti livelli di autonomia, che vanno dai
robot totalmente teleoperati a quelli cheapprendono dalla loro “esperienza”.
È recente la notizia di un robot autoapprendente chiamato Libratus, pro-
dotto alla Carnegie Mellon University Pittsburg, che è in grado di battere i
campioni umani di poker7. È l’evoluzione del suo fratello maggiore Claudi-
cus che avevafallito perché ancora non suff‌icientemente capace di apprendere
dall’esperienza e rielaborare le mosse delle partite perse con gli umani. Que-
sti livelli di autonomia differenti possono ovviamente avere un effetto diver-
so rispetto alle eventuali responsabilità da attribuire in caso di danni prodotti
dalla robotica.
4PARLA MENT O EURO PEO,Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 re-
cante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica
(2015/2103(INL)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=
P8-TA-2017-0051&language=IT&ring=A8- 2017-000.
5In realtà sono anni che sia il dibattitoscientif‌ico sia la produzione legislativa spingono per
il documento informatico, il processo civile telematico e per una informatizzazione di gran
parte delle operazioni basate su dati obbiettivamente certi e univoci. Tale processo non ha
avuto per ora gli esiti sperati, per vari motivi, tra questi vi è la mancata previsione di sanzioni
nei casi in cui tale digitalizzazione non fosse attuata dalla PA.
6Vedi supra nota 1 e G. TADDE I ELMI ,Logos e intelligenza artif‌iciale, in L. Lombardi
Vallauri (a cura di), “Logos dell’essere. Logos della norma”, cit., con ampia bibliograf‌ia.
7T. RILEY,Partita a poker con il computer, trad. it., in “Internazionale”, 10/16 marzo
2017, n. 1195, p. 94.
ISSN 0390-0975 Edizioni Scientif‌iche Italiane

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