Il rito a prova acquisita

AutoreIvan Borasi
Pagine120-123
120
dott
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
il Rito a pRova acquisita
di Ivan Borasi
L’acquisizione negoziale lato sensu di prove precosti-
tuite, anche ad altro f‌ine rispetto a quello decisorio stricto
sensu, assume valenza rituale, cioè con funzione generale
a rif‌lesso di sistema, per scelta unilaterale della parte im-
putato, nel giudizio abbreviato, e per accordo plurilaterale
globale, nel giudizio ordinario allo stato degli atti.
Il giudizio abbreviato è istituto che ha creato, f‌in dagli
albori, sul piano interpretativo (1), punti di frizione con
regole costituzionali, o sovranazionali, e più in generale
di sistema. Il motivo fondamentale di ciò, è legato ad una
valutazione principalmente cartolare di un materiale for-
mato unilateralmente, con funzione di indagine, id est non
di formazione della prova stricto sensu; sostanzialmente si
ha la trasformazione istantanea di ciò che è mero elemen-
to di prova, e doveva rimanerlo, in risultato probatorio.
Nel giudizio abbreviato interno “vivente” si effettua una
verif‌ica a posteriori di quanto già presente nel fascicolo
delle indagini preliminari, salvo integrazione, un pò simil-
mente rispetto alla ratio del giudizio secondo il codice di
procedura penale del 1930. L’evoluzione normativa lato
sensu ha visto, infatti, il passaggio da un accordo/patteg-
giamento sul rito, da vedersi in contrapposizione ad un
accordo/patteggiamento sulla pena, ad un negozio proces-
suale unilaterale sul materiale, eventualmente integrabile
in senso lato, oggetto di valutazione decisoria; il problema
è capire f‌ino a che punto tale peculiarità possa incidere
sull’esito f‌inale del giudizio.
La negoziazione della regola della tendenziale forma-
zione in contraddittorio (2) della prova utilizzabile in
sede decisoria, incide certamente sul risultato f‌inale, so-
prattutto nel giudizio abbreviato non condizionato, anche
se ciò è temperato dall’eventuale esercizio di poteri inte-
grativi ex off‌icio iudicis, in primo e secondo grado.
Riferimento fondamentale primario del rito de quo è
rappresentato dall’art. 111 comma 5 Cost. (3), il quale in-
dividua nella legge l’unica fonte derogatoria del principio
generale del necessario contraddittorio (4) “durante” la
formazione della prova, con funzione anche regolante le
modalità attuative, individuando tra le ipotesi derogatorie
anche il consenso dell’imputato (5). In dottrina si parla
della scelta del rito abbreviato come rinuncia al “difen-
dersi provando”, sotto forma di una sorta di “autodifesa
giudiziaria” (6), oltreché come deroga al disposto dell’art.
526 comma 1 c.p.p. (7) e al principio di separazione tra
le fasi procedimentali (8), nonché quale interlocuzione
sul materiale probatorio, piuttosto che in ordine all’assun-
zione dello stesso, come in una sorta di contraddittorio
presupposto o indiretto (9).
L’autodifesa si esprime come atto personalissimo, frut-
to però di una scelta comunque mediata dalla valutazione
tecnica difensiva, non senza che l’elemento processuale
imprevedibile possa avere una valenza fondamentale con
riferimento al risultato f‌inale. In chiave storico-evolutiva,
è nel rapporto tra il “principio di separazione funzionale
tra le fasi” e il “principio di non dispersione della prova”
che si è giocato, e si gioca, l’equilibrio del giusto processo
penale moderno (10). Il ruolo del consenso si innesta in
tale rapporto scombinandone i piani di forza; il problema
è capire f‌ino a che punto ciò sia ammissibile, id est senza
violazione di diritti fondamentali-naturali indisponibili in
senso assoluto. Le fonti sovranazionali sul punto non forni-
scono un riferimento testuale chiaro, se non in chiave in-
terpretativo-giurisprudenziale al giusto ed equo processo
generale. In particolare, recentemente, l’art. 6 CEDU viene
letto dalla Corte di Strasburgo (11) nel senso di ritenere
non equo, in sede impugnatoria, un “ribaltamento” in ma-
lam partem del disposto decisorio basato su un materiale
probatorio differente, anche qualitativamente, come nel
caso di rivalutazione solo cartolare di una testimonianza
orale decisiva (12); assunto per tale motivo non applicabi-
le in caso di giudizio abbreviato meramente cartolare an-
che in primo grado (13). I mancati chiari richiami positivi
alla nozione di verità (14), rischiano di complicare questo
diff‌icile assetto di principi e diritti, salvo sempre il ruolo
della legalità sostanziale e processuale come canone diret-
tivo. Il dogma della completezza delle indagini preliminari
si scontra, inevitabilmente, nella pratica quotidiana, con
la naturale impossibilità di vagliare ogni situazione a va-
lenza probatoria, con una indispensabile predisposizione,
ai f‌ini di una compatibilità costituzionale e convenzionale,
di strumenti processuali integrativi. Di fronte ad un rito
come quello abbreviato, che sovverte regole e principi or-
dinari, il giusto ed equo processo va in f‌ibrillazione, tanto
che si sono previsti poteri off‌iciosi al f‌ine di evitare una
rottura insostenibile, e correttivi giurisprudenziali, legati
alla presa di coscienza della insanabilità di certe invali-
dità, qualif‌icate come assolute, al f‌ine di limitare derive
inquisitorie e/o negoziali.
Attraverso l’art. 111 comma 5 Cost., si chiarisce come
solo la legge possa derogare, quindi secondo una visione
restrittiva, alla regola generale della formazione della
prova nel contraddittorio tra le parti, e che tale legge non
possa limitarsi ad accennare la deroga suddetta, ma debba
regolarla, e bisogna aggiungere, seguendo i principi gene-
rali, in modo ragionevole ex art. 3 Cost. La deroga sostan-
zialmente vale a bypassare l’oralità (15), come modalità di
assunzione della prova, e l’immediatezza, come soggetto
deputato all’assunzione predetta in rapporto al prof‌ilo
decisorio, da vedersi come corollari della nozione di con-
traddittorio in senso generale. Tale eccezione poi, viene
letta in chiave di consenso unilaterale della parte privata
imputato, salvi interventi correttivi d’uff‌icio o “negoziali”,
ma solo in via eventuale, teleologicamente orientati al pro-
prio favore, sul piano, alternativamente, della responsabi-
lità o della pena applicabile. Nel quadro suddetto, il ruolo

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