Il risarcimento del danno patrimoniale da incidente stradale. Rilevanza delle prove

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine362-365
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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
condizioni e all’importanza dell’edif‌icio, dovendo al con-
trario ricondursi a quelli preordinati al funzionamento
ed alla normale vivibilità delle abitazioni poste nel con-
dominio, anche tenuto conto del necessario adeguamento
alle normative sopravvenute. In tal senso sono anche le
conclusioni della CTU disposta dal giudice di primo grado
che ha accertato la “ migliore scelta tecnica in termini di
migliore installazione, facilità di gestione e conduzione,
e non ultimo in termini di minor consumo di combusti-
bile”, della scelta assembleare di sostituzione dell’intera
centrale termica, in luogo dell’intervento parziale di mera
sostituzione del bruciatore, suff‌iciente ad adempiere l’ob-
bligo di ingiunzione del Comune di Genova di sostituzione
del combustibile, e certamente meno dispendioso a breve
termine, ma non nel lungo termine. La scelta di sostituzio-
ne della caldaia in luogo del mero bruciatore rientra nel
potere discrezionale che l’assemblea esercita quale orga-
no sovrano della volontà dei condomini, e quindi impinge
in valutazioni di merito sottratte al sindacato dell’autorità
giudiziaria attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 c.c.,
ove la delibera, come nel caso in esame, sia stata assunta
con le necessarie maggioranze.
Corretta appare, altresì, la decisione impugnata laddo-
ve respinge l’assunto dell’appellante di non essere tenuto
al pagamento delle spese della sostituzione della calda-
ia, risultando dagli accertamenti del CTU l’esistenza di
un impianto per l’erogazione dell’acqua calda all’interno
dell’autorimessa proveniente dalla centrale termica in di-
scussione. È vero che il CTU ha accertato che tale impian-
to non risulta utilizzato dall’anno 2004, ma tale circostan-
za non rileva nel senso voluto dall’appellante di esenzione
dall’obbligo di contribuzione, posto che esso deriva pro-
prio dalla titolarità in capo alla società appellante della
proprietà dell’impianto, proprietà a cui carico la legge
(art. 1123, primo comma) pone l’obbligo di concorrere alle
spese, rientrando queste ultime a carico del titolare tra
le obligationes propter rem che, nascendo dalla contito-
larità del diritto reale sull’impianto comune, sono dovute
in proporzione della quota che esprime la misura dell’ap-
partenenza (cfr. Cass. n. 1420/2004). Non è vero, quindi,
che l’appellante società Diana non sia servita dall’impian-
to, essendo solo vero che da tempo essa concretamente
non ne fa utilizzo, circostanza che incide unicamente sulla
misura della contribuzione e quantif‌icazione della parte-
cipazione ai consumi. Tale conclusione è coerente con le
previsioni del regolamento condominiale. (Omissis).
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
13 SETTEMBRE 2017, N. 3933
PRES. SODANO – EST. NARDO – RIC. AB (AVV. PALUMBO) C. EF S.P.A. (AVV. CICERO)
Risarcimento del danno y Danno biologico y In-
cidenza sulla capacità lavorativa generica y Esclu-
sione y Liquidazione y Personalizzazione y Com-
pensazione con il danno da usura del danneggiato
nell’espletamento della propria attività lavorativa.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Danno alla capacità
lavorativa specif‌ica y Onere della prova del sogget-
to leso.
. In caso di sinistro stradale tra un’autovettura ed una
motocicletta, ove il motociclista riporti postumi inva-
lidanti permanenti che, tuttavia non incidano sulla
capacità capacità lavorativa generica, si conf‌igura un
danno biologico da personalizzare con aumento in per-
centuale di esso, a compensazione del danno da usura
del danneggiato nell’espletamento della propria attivi-
tà lavorativa (nella specie di tassista). (c.c., art. 2059)
. L’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti
incidenti sulla capacità lavorativa specif‌ica non com-
porta l’automatico obbligo di risarcimento del danno
patrimoniale da parte del danneggiante, avendo il
soggetto leso l’onere di dimostrare, anche mediante
presunzioni, lo svolgimento di un’attività produttiva di
reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento
di questo in conseguenza del fatto dannoso. (c.c., art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2697)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notif‌icato, il Sig.
AB conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il
Sig. CD ed EF - S.p.a. (già GH - S.p.a) al f‌ine di ottenere il
risarcimento del danno subìto in occasione del sinistro ve-
rif‌icatosi in data 8 aprile 2010 tra il motociclo Yamaha tg.
… di sua proprietà e da esso condotto e l’autovettura Peu-
geot 207 tg. … di proprietà e condotta da CD ed assicurata
con la Compagnia EF. Si costituiva questa ultima Compa-
gnia, che contestava la pretesa avversaria, sostenendo che
il sinistro si era verif‌icato per responsabilità dell’attore. La
stessa parte contestava il danno come indicato ex adverso
e domandava il rigetto della domanda del AB.
Con sentenza n. 9304/2015, il Tribunale di Milano di-
chiarava che il sinistro si era verif‌icato per esclusiva
responsabilità del CD, liquidava il danno subìto dal AB
nell’importo complessivo di € 59.790,00; tenuto conto de-
gli acconti già corrisposti, condannava i convenuti, in via
tra loro solidale, a pagare la somma di € 19.005,00, oltre
interessi compensativi e rifusione delle spese di lite. Con-
tro tale sentenza ha proposto appello AB per i motivi di
cui infra, concludendo aff‌inché, in parziale riforma della
sentenza impugnata, gli sia riconosciuto il risarcimento
dei danni non patrimoniali, corrispondente alla riduzio-
ne della capacità lavorativa specif‌ica e sia liquidato, per il
danno alla motocicletta, l’ulteriore importo di € 4.762,00.
Si è costituita EF - S.p.a. contestando i motivi d’appello e
domandandone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Giudice monocratico
presso il Tribunale di Milano, per quello che interessa in
questa sede, dopo aver attribuito la responsabilità per la

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