Il Rendiconto Condominiale Ai Sensi Dell'Art. 1130 Bis C.C. E Le Conseguenze Della Sua Approvazione O Mancata Approvazione

AutoreFederico Russo
Pagine605-613
605
Riforma
del condominio
IL RENDICONTO
CONDOMINIALE AI SENSI
DELL’ART. 1130 BIS C.C.
E LE CONSEGUENZE DELLA SUA
APPROVAZIONE O MANCATA
APPROVAZIONE (*)
di Federico Russo
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’oggetto della presente indagine. 3. Il con-
tenuto del rendiconto. 4. Le conseguenze dell’approvazione
e della mancata approvazione del rendiconto. 5. Il procedi-
mento di rendimento dei conti ex art. 263 ss. c.p.c. 6. La revi-
sione del conto approvato.
1. Premessa
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha meglio def‌inito,
rispetto alla precedente formulazione, l’oggetto e il conte-
nuto del rendiconto condominiale. Dall’approvazione del
rendiconto possono discendere effetti diretti nei rapporti
tra condominio e amministratore e indiretti in quelli tra
condomini e condominio. Tali effetti hanno una diversa
origine e sono sottoposti ad un differente regime. In parti-
colare il condomino, per sottrarsi ad obblighi nei confronti
del condominio dipendenti dall’approvazione del rendi-
conto, sarà tenuto ad impugnare la relativa delibera. Di
contro l’approvazione del rendiconto non impedirà al con-
dominio o ai singoli condomini di agire contro l’ammini-
stratore per il caso di errore materiale, omissione, falsità o
duplicazione di partite.
2. L’oggetto della presente indagine
Una delle novità introdotte con la riforma di cui all’art.
10 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 concerne l’obbligo
dell’amministratore di “redigere il rendiconto condominia-
le annuale della gestione e convocare l’assemblea per la
relativa approvazione entro centottanta giorni” (art. 1130,
n. 10, c.c.). Il numero 1 della medesima disposizione ag-
giunge che l’amministratore deve convocare l’assemblea
annualmente “per l’approvazione del rendiconto condomi-
niale di cui all’articolo 1130-bis” (1).
L’obbligo del rendiconto non costituisce propriamente
una novità assoluta della riforma; invero il previgente art.
1130 c.c., sia pur più laconicamente, affermava che l’am-
ministratore “alla f‌ine di ciascun anno” avrebbe dovuto
“rendere il conto della sua gestione”. Quello che ha fatto,
essenzialmente, il legislatore del 2012 è stato specif‌icare
meglio il contenuto di siffatto obbligo, disciplinando, al
contempo, le conseguenze, per il caso di mancato adem-
pimento ad esso.
Nel presente contributo si affronteranno taluni aspetti
processuali connessi all’obbligo di rendiconto ed alle con-
seguenze - nei rapporti tra amministratore e condominio,
ed in quelli tra questo e i singoli condomini - della sua
impugnazione o mancata impugnazione. Ci si soffermerà,
al contempo, nell’esame delle interconnessioni tra obbligo
di rendiconto dell’amministratore di condominio e proce-
dimento di rendimento dei conti disciplinato dagli artt.
263 ss. c.p.c.
3. Il contenuto del rendiconto
Con riferimento al contenuto del rendiconto, questo
è f‌issato all’art. 1130 bis c.c., introdotto con la medesima
novella del 2012. Esso deve contenere “le voci di entrata e
di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patri-
moniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle even-
tuali riserve”. I dati devono essere espressi “in modo da
consentire l’immediata verif‌ica”. La previsione normativa
va al di là di questa prima elencazione di carattere gene-
rale e prevede che il rendiconto si compone di “un registro
di contabilità, di un riepilogo f‌inanziario, nonché di una
nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione
anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Il primo problema che si pone per l’interprete è stabili-
re se l’elencazione contenuta nella norma abbia carattere
tassativo, ovvero meramente esemplif‌icativo, teleologica-
mente orientato al f‌ine di consentire la verif‌icabilità dei
dati da parte dei condomini.
Anteriormente alla riforma, la giurisprudenza aveva
affermato che "l’approvazione da parte dell’assemblea dei
condomini del rendiconto di un determinato esercizio non
presuppone che la contabilità sia redatta dall’amministra-
tore con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per
i bilanci della società, ma è suff‌iciente che la contabilità
sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di
entrata e uscita con le relative quote di ripartizione” (2).
La rinnovata formulazione della norma, tuttavia, con
l’elencazione minuziosa - sia pure non esplicitamente san-
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016

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