Il Recesso Del Condominio E Le Penali Contrattuali Alla Luce Del Codice Del Consumo

AutorePaola Tamanti
Pagine166-172
166
dott
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
IL RECESSO DEL CONDOMINIO
E LE PENALI CONTRATTUALI
ALLA LUCE DEL CODICE
di Paola Tamanti
SOMMARIO
1. Il recesso: considerazioni generali. 2. Il recesso unilaterale
convenzionale: nozione. 3. La clausola penale. 4. Il recesso e
le penali contrattuali nei contratti conclusi fra consumatore
e professionista. 5. Un cenno alle clausole che consentono
all’assicuratore di recedere dopo il sinistro. 6. Conclusioni.
1. Il recesso: considerazioni generali
Il tema del recesso legale appartiene alla disciplina dei
singoli tipi di contratti. In linea generale, viene attribuito
in caso di versamento di una caparra conf‌irmatoria e di
inadempimento, in favore della parte non inadempien-
te (art. 1385 c.c.), ovvero viene attribuito ad una parte
nell’ipotesi di impossibilità parziale della prestazione (art.
1464 c.c.). Fra i contratti per i quali il legislatore prevede
il recesso unilaterale, di interesse condominiale, possia-
mo indicare: la somministrazione a tempo indeterminato
(art. 1569 c.c.), la locazione a tempo indeterminato (art.
1596 c.c.), la locazione di fondi urbani (artt. 1612, 1614
c.c.), l’appalto (artt. 1660, 1671, 1674 c.c.), il trasporto
(art. 1685 c.c.), il mandato (artt. 1722, 1723, 1724, 1725,
1727 c.c.), la commissione (art. 1734 c.c.), la spedizione
(art.1738 c.c.), il conto corrente (art. 1833 c.c.), il con-
tratto di assicurazione (artt. 1893, 1898, 1899 c.c.), il con-
tratto di lavoro subordinato, il contratto d’opera (art. 2227
c.c.), il contratto di prestazione d’opera intellettuale (art.
2237 c.c.).
La ricorrente previsione di una disciplina specif‌ica del
recesso, per i singoli contratti individuali come sopra ac-
cennati, toglie importanza al problema se al recesso legale
sia applicabile la disciplina dettata per il recesso conven-
zionale.
Ci occuperemo, in questo breve saggio, del recesso
convenzionale e delle penali contrattuali, che presentano
prof‌ili di particolare attualità per l’amministratore condo-
miniale, chiamato a valutare l’interesse del condominio a
mantenere in vita un contratto stipulato con un professio-
nista o imprenditore, di durata annuale o pluriennale e a
valutare la legittimità delle singole clausole alla luce delle
norme del Codice del Consumo (D.L.vo. 6 settembre 2005
n. 206, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, e successive
modif‌iche apportate da ultimo dal D.L.vo 6 agosto 2015 n,
130 e dal D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 8).
2. Il recesso unilaterale convenzionale: nozione
L’art. 1373 del cod. civile, intitolato “recesso unilatera-
le” prevede che:
“ Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere
dal contratto, tale facoltà può essere esercitata f‌inché il
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale
facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma
il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o
in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corri-
spettivo per il recesso, questo ha effetto quando la presta-
zione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.”.
La facoltà di recesso si esercita per mezzo di una di-
chiarazione, che deve rivestire la stessa forma prescritta
per la conclusione del contratto oggetto di scioglimento.
Le parti possono subordinare il patto di recesso ad una
condizione, e possono prevedere un termine per l’esercizio
del recesso. Tuttavia, la previsione di un termine f‌inale per
l’esercizio del recesso di per sé non legittima il recesso
quando sia iniziata l’esecuzione di un contratto che non
sia di durata.
Quanto al “principio di esecuzione” , di cui al 1° comma
dell’art. 1373 in esame, esso deve essere successivo alla
conclusione del contratto e non contestuale: non è perciò
tale la dazione di un acconto sul prezzo.
Per i contratti ad esecuzione periodica è logico parlare
di prestazioni “già eseguite” e di prestazioni “ in corso di
esecuzione” , dato che per essi è possibile individuare una
pluralità di prestazioni ripetute nel tempo, lo stesso non
è invece per i contratti ad esecuzione continuata, in cui è
dedotta una prestazione unitaria. (1)
Per i contratti ad esecuzione continuata, il recesso
interviene quindi, se l’esecuzione è già iniziata, necessa-
riamente quando la prestazione è “in corso di esecuzione”
. Pertanto, se la formula legislativa dovesse essere inter-
pretata in maniera rigorosa, il recesso non avrebbe alcun
effetto. Ne consegue la necessità di interpretare il 2°
comma della norma distinguendo fra le due ipotesi, e così
nel senso che per i contratti ad esecuzione periodica il re-
cesso non ha effetto né per le prestazioni già eseguite né
per le prestazioni in corso di esecuzione al momento del
recesso, mentre per i contratti ad esecuzione continuata il
recesso ha effetto dal momento in cui la dichiarazione del
recedente giunge a conoscenza dell’altra parte.
Come spesso avviene, le parti prevedono un corrispetti-
vo per il recesso. Questo avrà effetto quando la prestazio-
ne del corrispettivo è eseguita, come prevede il 3° comma
dell’art. 1373 c.c., comma peraltro derogabile.
Il corrispettivo pattuito può essere soltanto promesso:
si parla in questo caso di multa penitenziale. Se è conse-
gnato al momento della conclusione del contratto, si ha la
caparra penitenziale (art. 1386 c.c.).

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