Il reato di voto di scambio politico-mafioso

AutoreCosimo Maria Ferri
Pagine865-867
865
Rivista penale 10/2014
Dottrina
Il reato dI voto dI scambIo
polItIco-mafIoso
di Cosimo Maria Ferri
La nuova formulazione del reato di voto di scambio
politico-maf‌ioso approvata dal Senato della Repubblica in
terza lettura e diventata legge rappresenta il risultato di
un importante sforzo congiunto fatto dal Governo e dalle
principali forze parlamentari.
È stato elaborato un testo che tiene conto delle pro-
blematiche e delle criticità evidenziate nel corso dell’iter
parlamentare e che potrà essere assai utile alla magistra-
tura e alle forze dell’ordine per contrastare le inf‌iltrazioni
maf‌iose nella politica.
Occorre, innanzitutto, partire da un dato di fatto, che
credo possa considerarsi pacif‌ico: la normativa prima vi-
gente era inadeguata.
Tale disciplina, si è dimostrata scarsamente eff‌icace
e tale da non riuscire a colpire tutte quelle forme di col-
lusione elettorale tra politica e maf‌ia che invece vanno
punite proprio perché in grado di creare interferenze ed
inquinamenti nelle campagne elettorali ed illegittimi con-
dizionamenti della politica.
In particolare, la vecchia norma restringeva in un
ambito irragionevolmente angusto l’area della punibilità
limitando la responsabilità del politico solo al caso in cui
erogasse del denaro. In base a questa norma era, quindi,
necessaria la dazione di una somma di denaro - e non la
semplice promessa - con la conseguenza che, laddove aves-
se avuto ad oggetto un’utilità diversa dal denaro, sarebbe
stata penalmente irrilevante. Una conclusione questa che
si poneva in contrasto con la più recente giurisprudenza in
materia la quale tende ad equiparare la dazione di denaro
a quella di alcuni altri tipi di utilità.
La “vecchia” norma, inoltre, conteneva un evidente er-
rore tecnico laddove faceva riferimento alla “promessa di
voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-
bis”, quando, invece, tale terzo comma non prevede alcuna
“promessa” di voti. In particolare, si fa riferimento alla
f‌inalità di “procurare voti” ma non vi è alcun riferimento
alla “promessa” di voti.
L’ineff‌icacia della previgente disciplina è ulteriormen-
te dimostrata dal fatto che, dal 1992 - quando è entrata in
vigore - ad oggi, le condanne per il reato di scambio eletto-
rale politico maf‌ioso sono state assai poche (2 nel 2010, 6
nel 2011, 12 nel 2012).
Con il testo approvato, invece, si superano molte delle
criticità che erano presenti nella precedente normativa e
si compie un decisivo passo in avanti nella lotta alla ma-
f‌ia proprio perché viene ampliata l’area del penalmente
rilevante.
In particolare, il primo signif‌icativo miglioramento è rap-
presentato dal fatto che viene punito il semplice scambio
delle promesse tra il politico e il maf‌ioso. Si è già eviden-
ziato come nel “vecchio” testo di cui all’art. 416 ter c.p. fos-
se punita solo l’erogazione del denaro da parte del politico,
ma non anche la promessa di erogazione. Adesso, invece, la
norma modif‌icata amplia la fattispecie penale f‌ino a ricom-
prendervi anche la mera promessa della dazione.
Pertanto, il nuovo testo punisce da un lato, la promes-
sa con cui il maf‌ioso si impegna procurare voti al politico
usando i metodi e la forza intimidatrice dell’associazione
maf‌iosa e, dall’altro, la promessa del politico di favorire la
maf‌ia con qualsiasi tipo di utilità economicamente valuta-
bile, come ad es. appalti, permessi edilizi e posti di lavoro.
Un importante risultato è, quindi, rappresentato dal-
l’aver stabilito che debba essere punito lo scambio delle
promesse atteso che un accordo tra politico e maf‌ioso non
solo è in grado di condizionare il voto e di inf‌luire sulla
competizione elettorale, creando un grave vulnus alla
sua regolarità ed alla legittimazione popolare degli organi
eletti, ma vale ad instaurare un pericolosissimo connubio
tra maf‌ia e politica. Pertanto il fatto che sia stato punito lo
scambio delle promesse è un traguardo la cui importanza,
in chiave antimaf‌ia, deve essere sottolineata con forza. Del
resto, nel nostro ordinamento, vige il principio secondo cui
gli “accordi” sono di regola penalmente irrilevanti e l’art.
115 c.p. stabilisce che l’accordo per commettere un reato
non è punibile “salvo che la legge disponga altrimenti”.
Pertanto aver, invece, previsto la punibilità del semplice
accordo e del semplice scambio delle promesse, senza che
questo sia accompagnato da alcun altro comportamento
concreto, e quindi senza che, alla manifestazione della
promessa, segua la sua concreta attuazione, evidenzia
come sia stata ampliata nel massimo grado possibile l’area
della punibilità, creando un importante strumento norma-
tivo di contrasto alle collusioni tra maf‌ia e politica.
Un secondo importante miglioramento rispetto al
“vecchio” testo riguarda l’oggetto della erogazione o della
promessa di erogazione. Come si è già accennato, la norma
indicava, come possibile oggetto della erogazione o della

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