Il reato di discriminazione razziale: da purezza biologica a identità culturale. Evoluzione di una fattispecie

AutoreVincenzo Pugliese
Pagine68-71
641
Rivista penale 6/2018
Varie
IL REATO DI DISCRIMINAZIONE
RAZZIALE: DA PUREZZA
BIOLOGICA A IDENTITÀ
CULTURALE. EVOLUZIONE
DI UNA FATTISPECIE
di Vincenzo Pugliese
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La Carta costituzionale; 2.1) Divieto della
discriminazione razziale, art. 3 c. 2 Cost. 2.2) La XII Dispo-
sizione Transitoria e Finale nella Costituzione. 2.3) Il con-
tributo di perseguitati ebrei alla Costituente. 2.4) L’apporto
della Unione delle Comunità Israelitiche Italiane alla Costi-
tuente. 3. Successione di leggi antirazziali nel costituire il
corpus normativo antirazzista; 3.1) La L. n. 645/52, Norme
per l’attuazione della XII disposizione transitoria e f‌inale,
comma primo, della Costituzione. 3.2) La L. n. 962/67, Re-
pressione del genocidio. 3.3) La L. n. 152/75, Disposizioni
a tutela dell’ordine pubblico. 3.4) La L. n. 654/75. 3.5) La
L. n. 101/89, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 3.6) La
L. n. 205/93, Misure urgenti in materia di discriminazione
razziale, etnica o religiosa. 4. La Corte costituzionale contro
la «disparità di trattamento» nel costante richiamo dei diritti
costituzionali. 5. Conclusione.
1. Premessa
Nel 1° gennaio 1948, dopo dieci anni dalle leggi antie-
braiche del regime fascista, entrava in vigore la Costitu-
zione, nata dalla Resistenza. Una pagina nuova nella sto-
ria italiana: venivano consacrati e tutelati con la massima
garanzia gli inviolabili principi di libertà e di uguaglianza
per tutti i cittadini, a prescindere da ogni differenza, ge-
nere o status. Seguirà un’intensa attività legislativa, non
solo abrogatrice delle leggi razziali del 1938, ma anche
restitutoria dei beni sottratti e dei ruoli e posti di lavoro
cancellati. Con essa soprattutto si manifesterà di nuovo
quell’antica resistenza degli ebrei italiani alla cancellazio-
ne del loro signif‌icato pubblico, civico e culturale. Tolle-
rati o non tollerati, segregati o espulsi, saranno pronti a
produrre nuove forme della convivenza, della memoria e
dell’esistenza quotidiana (1).
Nella presente ricerca il focus sarà collocato su quelle
leggi che hanno proibito e represso il razzismo, dapprima
avendo di mira il divieto della riorganizzazione del par-
tito fascista e del connesso odio razziale antiebraico, poi
considerando il razzismo nei suoi elementi essenziali e
manifestazioni pubbliche di ostilità verso l’aff‌lusso degli
immigrati in Italia (2). Mediante l’analisi di tali leggi in
successione, nel loro intento repressivo e preventivo, sarà
possibile cogliere le tracce di un razzismo sempre insor-
gente, come “una visione del mondo che ha rappresentato
una sintesi del vecchio e del nuovo, una religione laica che
ha cercato di appropriarsi di tutto ciò cui l’umanità aspi-
rava” (3). È scontato che la mistica razziale generi mo-
vimenti antidemocratici. Questa categoria nel corso degli
anni ha conosciuto diverse interpretazioni: dal razzismo
biologico-gerarchico, a quello addizionale e a quello con-
correnziale, con modif‌icazioni, sovrapposizioni e diverse
combinazioni. “Di conseguenza, oggi risulta più agevole
sottrarsi all’imputazione di razzismo classico (quello bio-
logico-gerarchico), che nelle democrazie contemporanee
sembra riguardare minoranze davvero esigue” (4). Va con-
notandosi in sentimento, che può manifestarsi in aperta
intolleranza, anche f‌isica, se non di aggressione violenta,
contro chi è straniero o diverso (5).
L’esame del corpus legislativo inf‌ine non può prescin-
dere da una rif‌lessione, sebbene in questo ambito per ac-
cenni, delle vicende politiche, sociali e culturali dell’Italia
postbellica. Costituisce il nodo dell’Italia contemporanea
e democratica approfondire il nesso tra razzismo, anti-
semitismo e intolleranza del diverso. S’impone una com-
prensione ampia e articolata del proprio passato per rea-
lizzare gli obbiettivi costituzionali, sostenere le istituzioni
democratiche e rafforzare l’aspirazione alla libertà. Batte-
re la pista della discriminazione razziale vale a intendere
un rif‌lesso della storia della nostra Repubblica (6).
2. La Carta costituzionale
2.1. Divieto della discriminazione razziale, art. 3 c.
2 Cost.
È nota l’importanza dell’articolo 3 designato come «su-
pernorma». In esso molto peso è attribuito alla uguaglian-
za sostanziale, espressa nel c. 2 (7). La razza è menzionata
nell’elenco dei divieti delle discriminazioni. Un divieto, di
carattere assoluto, che non subisce deroghe in altre norme
costituzionali (8). Nel dibattito dei costituenti manca una
specif‌icazione del concetto di razza. Era però evidente la
loro intenzione di cancellare le vergognose misure della

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